Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16983 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 13/08/2020), n.16983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6365-2015 proposto da:

C.F. E FIGLIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO VILLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

in data 14.10.2008 veniva notificato alla C.F. & figlio s.r.l. un avviso di liquidazione per imposta complementare di registro, trascrizione e catasto con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti di aree edificabili non incluse in Piani urbanistici particolareggiati ed in assenza di agevolazioni fiscali in relazione ad un atto di acquisto di un suolo per cui erano stati invocati i benefici fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000 che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% e delle imposte di trascrizione e catastali in misura fissa.

Avverso detto atto impositivo proponeva ricorso la contribuente ritenendo che il suolo compravenduto, sebbene non soggetto a piano particolareggiato, fosse da considerare un terreno concretamente soggetto ad un piano urbanistico, comunque denominato, per il quale la sola condizione per fruire delle agevolazioni era che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro cinque anni dal trasferimento.

La CTP di Brindisi con sentenza dell’11.5.2010 rigettava il ricorso ritenendo necessaria ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale de qua l’insistenza dell’immobile su un’area soggetta a piano urbanistico particolareggiato non reputando sufficiente la semplice approvazione del P.R.G., come verificatosi nel caso di specie.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte della contribuente, la CTR della Puglia con sentenza dell’11.7.2014 rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 360 c.p.c., n. 3)” parte ricorrente deduceva che il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in una previsione edificatoria di piano, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune sempre che sia rispettato il termine quinquennale.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) cioè la circostanza secondo cui la convenzione per il rilascio del permesso di costruire relativo ad interventi di edilizia convenzionata stipulata in data 20 marzo 2009 riguarda le aree considerate nell’atto di acquisto 20 giugno 2007” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva preso in considerazione tale circostanza parlando solo di una imprecisata convenzione per interventi di edilizia convenzionata non riferibile al suolo di cui alla compravendita.

I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.

Giova premettere che l’invocato beneficio fiscale trae origine dalla L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3, ai sensi del quale “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1/0 e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”.

Detta norma è stata dapprima abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, ad eccezione che per “i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione” e successivamente integralmente abrogata con la L. n. 244 del 2007 la quale all’art. 1, comma 25, ha introdotto nell’art. 1 della Tariffa la disposizione secondo cui “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto” trova applicazione l’aliquota dell’1%.

Con tale formulazione le agevolazioni in questione sono state sostanzialmente confermate e considerata la medesima originaria ratio con la locuzione “comunque denominati” si continua a far riferimento a tutte le tipologie di strumenti attuativi del piano regolatore generale a prescindere dalla denominazione assunta.

La differenza con l’originaria disciplina risiede nel fatto che mentre per quest’ultima l’agevolazione poteva essere concessa qualunque fosse la destinazione del piano attuativo, con la L. n. 244 del 2007 il piano attuativo deve essere necessariamente diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale (privata o pubblica).

Pertanto, il suolo ammesso al regime agevolato, deve essere inserito in un preciso piano particolareggiato diretto all’attuazione di piani di edilizia convenzionata.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la disposizione del citato art. 33 intende dare rilievo non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, ove sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad un piano urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabiltà, gli stessi risultati del piano particolareggiato. Secondo la disposizione agevolatrice, non rileva neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità che l’utilizzazione edificatoria avvenga, con condizione legale risolutiva, per opera dello stesso acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del 2008; Cass. n. 28010 del 2009; Cass. n. 26046 del 2011; Cass. n. 5933 del 2013), e ciò in quanto la ratio della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 4890 del 2013).

La ratio dell’agevolazione de qua “…è diminuire il costo di prima edificazione, quale “contropartita”, per l’adempimento di prescrizioni, che scaturiscono dagli oneri contemplati dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa: ne deriva che detta disposizione è di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, per cui non può spettare qualora l’edificazione sul terreno non sia realizzabile entro il quinquennio, anche se per causa indipendente dalla volontà dell’acquirente, ove la stessa non integri forza maggiore che, dovendo essere caratterizzata da non imputabilità, necessità ed imprevedibilità, non è integrata da un successivo provvedimento di destinazione dell’area a verde pubblico, mancando il requisito dell’imprevedibilità, atteso che il perseguimento dell’interesse pubblico è da ritenersi immanente nell’attività amministrativa” (Cass., Sez. 5, n. 2383/2018).

Ciò premesso, nella specie si evidenzia che non risulta contestato dalle parti e, dunque, è acquisita la circostanza dell’effettivo inserimento del bene immobile nel P.R.G., e che al momento del trasferimento del terreno non sussisteva alcun piano particolareggiato.

La compravendita del terreno è stata registrata il 20/6/2007 ed all’epoca l’agevolazione di cui alla L. 388 del 2006, art. 33, comma 3, era stata abrogata dal D.L. 223 del 2006, art. 36 (dal 4-7-2006) ad eccezione che per i terreni ricadenti in piani particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata (venivano pertanto esclusi gli interventi diversi per insediamenti industriali e commerciali e artigianali) mentre non era applicabile la L. n. 244 del 2007 entrata in vigore dal 1 gennaio 2008.

Pertanto la potenzialità edificatoria non era sufficiente ai fini qui considerati richiedendosi altresì un ulteriore requisito di natura amministrativa, ovvero l’approvazione ai sensi della normativa statale e regionale di un piano particolareggiato che ricomprenda l’area su cui insiste l’immobile oggetto dell’atto traslativo. Nè può assumere rilievo l’esistenza di una convenzione relativa ad un intervento di edilizia convenzionata non essendo chiarito se la stessa riguardi l’area per cui è causa.

Ne consegue che l’avviso di liquidazione contenente la richiesta delle imposte con le aliquote ordinarie è da ritenersi legittimo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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