Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16983 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/07/2017),  n. 16983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESSI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12244-2015 proposto da:

E. GIOVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO GIAMPIETRO e ALBERTA MILONE,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARPA LAZIO AGENZIA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO SERI, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA RAIMONDO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Vice Sindaco

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119A, presso l’Avvocatura della Città

Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNA DE MAIO, che la rappresenta e difende per delega all’atto

di costituzione;

– resistente –

nonchè contro

ASSOCIAZIONE CODICI CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, ASSOCIAZIONE

CODICI LAZIO – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, ASSOCIAZIONE

CODICIAMBIENTE, PROVINCIA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Presidente Dott. DI IASI CAMILLA;

uditi gli Avvocati Angelo CLARIZIA, Franco GIAMPIETRO, Alberta

MILONE, Massimo SERI e Angela RAIMONDO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO,

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.Giovi s.r.l., gestore della discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma, ha impugnato l’ordinanza del sindaco di Roma (e gli atti ad essa connessi e consequenziali) con la quale le si imponeva l’adozione delle misure di sicurezza necessarie a contenere la diffusione della contaminazione dei terreni circostanti la discarica nonchè i successivi interventi di bonifica ed il TAR adito, disposta verificazione tecnica, ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza impugnata.

Il C.d.S., previo rinnovo dell’esame tecnico, ha accolto gli appelli riuniti proposti dal Comune di Roma e da diverse associazioni di tutela ambientale.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre E.Giovi s.r.l. successivamente depositando memoria illustrativa; Roma Capitale e ARPA Lazio -Agenzia regionale protezione ambientale Lazio – resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale per avere i giudici del C.d.S. sostituito la propria personale valutazione a quella del verificatore di prima istanza ed integrato la motivazione del provvedimento annullato in primo grado con considerazioni tecnicamente opinabili connotate dall’apprezzamento diretto dell’interesse pubblico sotteso all’ordinanza medesima, che risulta direttamente rivalutato ed apprezzato dal giudice di secondo grado.

La censura è inammissibile posto che attraverso la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale la ricorrente mira ad ottenere in questa sede un sindacato censorio sulla decisione impugnata, inammissibile salvo che per “motivi attinenti alla giurisdizione”.

Secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’eccesso di potere giurisdizionale in senso proprio – inteso, cioè, quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione – ricorre qualora il giudice amministrativo, in materia nella quale la legge gli assegna una potestas iudicandi limitata alla sola indagine sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia effettuato, invece (o anche) un sindacato di merito, provvedendo per motivi di siffatta natura all’annullamento dell’atto oppure alla sua sostituzione mediante una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (v. tra numerosissime altre SU nn. 9443 del 2011, 28263 del 2005, 19664 del 2003, 7288 del 1993).

Nella specie non risulta affatto che il giudice amministrativo abbia provveduto ad una diretta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto impugnato, essendosi il medesimo limitato al riscontro di legittimità di tale atto valutando le critiche mosse al medesimo anche sulla base di una verifica tecnica disposta dopo che dall’istruttoria era emersa la necessità di provvedere ad un rinnovato e più approfondito esame tecnico siccome ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 7.000 per ciascun resistente oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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