Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16983 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16983 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 20640-2009 proposto da:
ZUPPA RAFFAELE ZPPRFL54D07E754C, MEZZINI ROSALIA
MZZRSL50T48H945T, SCHIAVO LUCIANO SCHLCN56A01G796X,
TURA SILVANA TRUSVN60A43A944T, CIVOLANI GABRIELE
CVLGRL59A05A944V, LOMBARDO LIBORIA LMBLBR58S45E618D,
STANZANI AGOSTINA STNGTN57M59S944A, DE CANDITIIS ANNA
2013
1477

DCNNNA67L64B715F, GUARINO PIERA GRNPRI49S63C351K,
CAPOZZI MARIA CPZMRA66P45I179K, TARALLO ALESSANDRO
TRLLSN64C16A944P, tutti domiciliati in ROMA, VIA
BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI
FABRIZIO, che li rappresenta e difende, giusta delega

Data pubblicazione: 09/07/2013

..

in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI, (già Ministero del Lavoro e delle Politiche

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 24/09/2008 R.G.N. 165/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per estinzione per rinuncia.

Sociali), in persona del Ministro pro tempore,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bologna, con la sentenza n. 145/08 accoglieva
1. La Corte d’Appello di
l’impugnazione proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei confronti
di Capozzi Maria, Civolani Gabriele, De Canditiis Anna, Guarino Piera, Lombardo
Liboria, Mezzini Rosalia, Schiavo Luciano, Stanzani Agostina, Tarallo Alessandra,
Tura Silvana e Zuppa Raffaele, avverso la sentenza n. 1136 del 2004 del Tribunale di

giuridici ed economici dal 26 ottobre 2000).
Il Tribunale accoglieva la domanda.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ricorrono Capozzi Maria,
Civolani Gabriele, De Canditiis Anna, Guarino Piera, Lombardo Liboria, Mezzini
Rosalia, Schiavo Luciano, Stanzani Agostina, Tarallo Alessandra, Tura Silvana e Zuppa
Raffaele, prospettando tre motivi di ricorso.
4. Resiste con controricorso il Ministero.
5. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio
ex art. 306 cpc, con in calce l’accettazione della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, essendo intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dai
ricorrenti e accettata dalla controparte, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio,
ai sensi dell’art. 390 cpc.
Occorre precisare, in proposito, tuttavia, che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto
unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività,
l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma
esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi
appongono il visto, sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo
alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cpc,
valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso
(Cass., n. 15980 del 2006).
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Nulla spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Bologna.
2_ I suddetti lavoratori avevano adito il giudice di primo grado affinché fosse accertato il
diritto all’inquadramento in area C comparto Ministeri – secondo il sistema introdotto
dal CCNL 1998-2001, posizione economica C2, con decorrenza giuridica dal 17
febbraio 1999 ed economica dal 1° luglio 1998 (e in subordine, con coevi effetti,

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