Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16982 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 13/08/2020), n.16982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9163-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA ADELAIDE RISTORI 38, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA STANCATI, rappresentata e di-lesa

dall’avvocato ALBERTO RENDA;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 781/7/17 pubblicata il 19 settembre 2017 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo sezione distaccata di Pescara ha accolto l’appello proposto dalla società Royal London Mutual Insurance Ltd avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 3/1/15 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il diniego di rimborso delle ritenute sugli interessi richiesto ai sensi del D.Lgs. n. 239 del 1996, art. 6. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che la società appellante aveva fornito le necessarie informazioni sui presupposti di legge per ottenere il richiesto rimborso con riferimento sia ai titoli di stato acquistati che al loro materiale possesso nel periodo indicato nelle istanze di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

La Royal London Mutuai Insurance Ltd ha resistito con controricorso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza è infondato in quanto il ricorso contiene un’adeguata esposizione dei fatti di causa tale da consentire la comprensione della prospettazione dei motivi di ricorso. La censura mossa dalla controricorrente riguarda piuttosto il merito di tale prospettazione ed il suo contenuto, ma non rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 239 del 1996, artt. 6 e 7, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. con riferimento alla condizione di beneficiario effettivo, in particolare si deduce che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe adeguatamente valutato l’idoneità della documentazione prodotta dall’appellante a dimostrare la qualità di beneficiario effettivo. Il motivo è inammissibile in quanto si riferisce alla valutazione delle prove che il giudice di merito ha ampiamente motivato e che non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. In particolare la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere ampiamente descritto la procedura necessaria per ottenere il rimborso per cui è giudizio, ha indicato gli elementi di fatto che ha ritenuto di riscontrare nella fattispecie in esame a fondamento della domanda di rimborso stesso ed ha anche considerato che non si verte in un caso di elusione fiscale con la fittizia acquisizione della qualifica di soggetto beneficiario.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 444 del 2000, artt. 3,46 e 47, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla valutazione dell’autocertificazione ai fini della prova dei presupposti del diritto al rimborso in questione.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 ancora con riferimento all’efficacia probatoria dell’autocertificazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi all’efficacia probatoria dell’autocertificazione e della

possibilità della sua utile valutazione. La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una censura nuova, che non risulta essere stata dedotta nel giudizio di appello. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13/9/2007, n. 19164). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass., 30/03/2007, n. 7981; Cass. 9/7/2013, n. 17041). Qualora perciò con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui – come nella specie – non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità dello stesso, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., 10/05/2005, n. 9765; Cass. 18/10/2013, n. 23675). Nella specie, non risultando che la questione relativa alla efficacia probatoria ed alla valutazione dell’autocertificazione sia stata dedotta dinanzi ai giudici di merito, i motivi risultano inammissibili.

Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,

Il motivo è infondato.

Il denunciato vizio di nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è ravvisabile esclusivamente nell’ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente, ovvero abbia natura meramente apparente in quanto intrinsecamente inidonea a rendere intellegibili le ragioni della decisione (Sez. U, Sentenza n. 10892 del 07/08/2001, Rv. 548840). Tale situazione non ricorre nel caso della sentenza impugnata che presenta una parte motiva sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio di nullità della sentenza per difformità rispetto al paradigma legale della decisione motivata.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre alle spese generali

nella misura del 15 per cento, accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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