Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16982 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16982 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 17274-2010 proposto da:
LEMME GIULIANA LMMGLN53D54F576E, domiciliata in ROMA,
VIA SARDEGNA 69, presso lo studio dell’avvocato
IACOVINO VINCENZO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1465

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588,

già della

PUBBLICA ISTRUZIONE,

in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL MOLISE, in persona del legale

Data pubblicazione: 09/07/2013

rappresentante pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI MONTENERO DI BISACCIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, tutti
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 02/04/2010 R.G.N.
616/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

VIA DEI PORTOGHESI, 12;

f

R.G. 17274/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1078/2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Larino,
in accoglimento della domanda proposta da Giuliana Lemme nei confronti del

Molise e dell’Istituto Comprensivo Statale di Montenero di Bisaccia,
dichiarava il diritto della ricorrente (d.s.g.a, profilo D2) al riconoscimento, con
conseguente maturazione di una anzianità di anni 25, mesi 3 e giorni 12 e con
la percezione del connesso trattamento stipendiale, dei servizi di ruolo e non di
ruolo prestati anteriormente al 1-9-2000, e condannava il Ministero convenuto
alla corresponsione delle dovute differenze stipendiali.
Rilevava il primo giudice che, essendo stata la previsione dell’art. 4,
comma 13, del d.P.R. 399/1988 (concernente la valutabilità anche dei servizi
pre-ruolo e di ruolo svolti nella carriera inferiore nella misura di cui all’art. 3
del d.l. 370/1970) recepita nell’art. 66, comma 6, del ccnl 4-8-1995 ed avendo
tale disposizione trovato conferma nei successivi ccnl, la domanda meritava
accoglimento, stante la fondatezza dell’assunto attoreo, dovendosi nel
contempo considerare che il suindicato art. 66 non era stato abrogato dall’art.
142 del cm’ del 2003 e che l’art. 8 del ceni 15-3-2001 non era applicabile alla
fattispecie in esame, trattandosi di norma che aveva introdotto il meccanismo
della cosiddetta “temporizzazione”, senza che potesse comportare l’esclusione
del diritto alla ricostruzione della carriera, tanto da consentire addirittura la
cumulabilità con quest’ultimo beneficio.
Le amministrazioni convenute proponevano appello avverso la detta
sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
•••

1

Ministero della Pubblica Istruzione , dell’Ufficio Scolastico Regionale per il

La Lemme si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 2-4-2010,
in accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia di primo grado,
rigettava la domanda della Lemme.

appellanti, rilevava che nella fattispecie doveva farsi riferimento, al criterio
della cosiddetta “temporizzazione” ex art. 8 ccnl 15-3-2001 (norma successiva
e speciale che non può che prevalere sulla regola generale prevista dall’art. 66,
comma 6, ccnl 1995) e che la successiva emanazione dell’art. 142 del ceni
2003 (che richiama l’art. 66) non è norma idonea ad abrogare la lex specialis
anteriore.
Inoltre la Corte di merito evidenziava che, a seguito della “abolizione” del
profilo professionale di Responsabile amministrativo e della sua
“trasformazione” in quello di Direttore dei servizi generali amministrativi, il
meccanismo della “temporizzazione” “ha consentito di mantenere una
necessaria graduazione tra competenze diverse e tra persone con bagaglio
professionale non ancora completamente perfezionato”, così “garantendo
maggiore equità dal punto di vista sostanziale”.
Per la cassazione di tale sentenza la Lemme ha proposto ricorso con un
unico motivo.
Il Ministero e le altre amministrazioni intimate hanno resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza
impugnata, erroneamente e con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha
2

In sintesi la Corte territoriale, condividendo la tesi delle amministrazioni

ritenuto che nel caso di specie operi il criterio della “temporizzazione” e non
quello della ricostruzione di carriera ex art. 66 comma 6 ccn1 4-8-1995, in

vg%

considerazione della introduzione della specifica disposizione contrattuale
successiva disciplinante il passaggio da responsabile amministrativo a DSGA

66 comma 6 è rimasto espressamente in vigore, ex art. 142 ceni 2003.
Il motivo è infondato.
Come è stato affermato da questa Corte, “in tema di personale del
comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo
al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico
2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a
sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova
applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto
Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8
del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL 24 luglio
2003” (v. Cass. 1-3-2010 n. 4885).
In particolare è stato anche precisato che il detto art. 8 del ceni del 2001
“regola il trattamento economico spettante dal 10 settembre 2000 al personale
ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e
amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL
comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto
personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore,
3

(art. 8 del ceni del 2001 e art. 87 del ceni del 2003), laddove invece il citato art.

senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non
essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e
del rispetto del principio di parità di trattamento.” (v. Cass. 2-12-2010 n.
24431, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass. 23-6-2011 n.

In applicazione di tali principi, che vanno qui riaffermati, il ricorso va
pertanto respinto.
Infine, in considerazione della alternanza dell’esito dei giudizi di merito e
del consolidarsi soltanto di recente della giurisprudenza di legittimità nella
materia in esame, le spese vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma 23 aprile 2013

13869).

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