Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16982 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22315/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 23/5/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 5/21/08, depositata il 14 luglio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da C.F. contro l’avviso di accertamento Irpef e S.S.N., anno d’imposta 1997, derivante dalla partecipazione della stessa in società di capitale, in quanto la suddetta società aveva definito per l’anno in questione il proprio contenzioso L. n. 289 del 1992, ex art. 16. La C.T.R. motivava il rigetto assumendo che la definizione della società era ininfluente sulla posizione della socia, ma che tuttavia l’ufficio avrebbe avuto l’onere di allegare l’avviso di accertamento emesso a carico della suddetta società di persone.

La contribuente non si è costituita.

2. Preliminarmente si rileva che il ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, con il quale la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, art. 2697 c.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, appare fondato in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 2827 del 2010): In tenia di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, conv., con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configuratole un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perchè l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società – costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, (introdotto dall’art. 9 bis cit., comma 18) – sia porchè, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale.

3.1 Il principio è applicabile anche nel caso di specie, nel quale l’impugnata sentenza da alto che la società, ha definito la propria posizione ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 16.

4. La fondatezza di tale motivo rende assorbito il secondo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis epe, con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che è stata depositata la ricevuta di ricevimento del ricorso attestante l’avvenuta notifica a mani della contribuente;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondò, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Toscana, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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