Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16981 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 1661 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia Marittima Ellemar s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Elena Finocchiaro,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Piergiuseppe

Surianello, in Roma, Via Delle Muratte n. 82;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 322/01/12, depositata in data 12 luglio 2012,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 322/01/12, depositata in data 12 luglio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia Marittima Ellemar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 558/25/2010, della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di rettifica (prot. n. 25355 dell’8 aprile 2008) con il quale, in esito alla revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale presentata alla Dogana di (OMISSIS) da quest’ultima, nella qualità di rappresentante indiretto di “Villa Beta trading Company”, l’Ufficio doganale di (OMISSIS) aveva recuperato maggiori dazi, oltre interessi, per l’anno 2008, in relazione alla importazione di merce dalla Cina, il cui valore dichiarato in dogana era risultato inferiore a quello espresso nelle liste di carico in lingua cinese rinvenute a seguito di perquisizioni disposte nell’ambito di un procedimento penale, con rilevata sottofatturazione della merce medesima;

– la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che l’Ufficio doganale di (OMISSIS) era competente ad adottare l’avviso di rettifica impugnato in quanto senza che assumesse rilievo la circostanza che la bolletta originaria fosse stata emessa a (OMISSIS) – la sede dell’obbligato principale era a (OMISSIS) e, nel caso procedimenti penali complessi, che coinvolgevano più uffici giudiziari in ordine ai fenomeni di evasione dei diritti doganali, competente ad emettere gli atti sanzionatori era l’ufficio situato nel luogo (OMISSIS) ove erano state incardinate le indagini;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito, con “atto di costituzione”, l’Agenzia delle dogane;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) n. 2913 del 1992, art. 4, punti 3, artt. 63 e 78, art. 201, comma 2, e art. 215, del D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), artt. 6 e 9, del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 6-11, e del Regolamento di amministrazione delle dogane, art. 7, per avere la CTR erroneamente ritenuto territorialmente competente ad emettere l’avviso di rettifica impugnato l’Ufficio delle dogane di Roma I, avendo ivi la sede l’obbligato principale ed essendo ivi l’ufficio ove erano state incardinate le indagini, trattandosi di procedimenti penali complessi coinvolgenti più uffici giudiziari in ordine ai fenomeni di evasione, ancorchè, ai sensi dell’art. 201 CDC, comma 2, e dell’art. 215 CDC, legittimato alla revisione risultasse unicamente l’Ufficio doganale di La Spezia, luogo in cui era sorta l’obbligazione doganale a seguito della presentazione e accettazione della relativa dichiarazione;

– il motivo è fondato;

– questa Corte è ferma nel ritenere che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dal Reg. (CE) 12 ottobre 1992, n. 2913, applicabile ratione temporis presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, in cui il criterio di collegamento è dato dal luogo in cui è sorta l’obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione (Cass., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 14786 – Cass. n. 14791). In particolare, il principio della ripartizione della competenza degli Uffici doganali mira a salvaguardare – prima ancora del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), al quale si ispirano le regole organizzative di ripartizione interna degli uffici – il principio costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), evitando abusive condotte di forum shopping (che si verificherebbero nel caso in cui qualunque ufficio doganale risultasse astrattamente competente) da parte sia dell’Amministrazione finanziaria, sia dei contribuenti. Questa Corte ha, inoltre, osservato che il Reg. (CE) n. 2913 del 1992, art. 60, dispone che “se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali sul loro territorio”, rimettendo alla discrezionalità dei legislatori nazionali di individuare i criteri di determinazione della competenza per territorio degli uffici doganali, all’interno dei singoli Stati; conseguentemente, è stata individuata nel D.P.R. n. 43 del 1973, art. 3 (suddivisione in compartimenti e circoscrizioni doganali) una indicazione espressa del legislatore circa l’esistenza di una articolazione territoriale e non di una mera ripartizione interna organizzativa (Cass., Sez. V, 13 marzo 2013, n. 6236). E’, quindi, stata affermata da questa Corte la sussistenza di un impianto normativo primario di ripartizione della competenza degli uffici doganali, volta a salvaguardare il superiore principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Tale indirizzo, dal quale il collegio non ha ragione di discostarsi, si è consolidato con numerose sentenze successive (Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20943, Cass., Sez. V, 10 aprile 2013, n. 8699; Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 406; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 5907). Al fine di contemperare il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, è stato, peraltro, affermato il principio secondo cui sarebbe possibile l’accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione di accertamenti doganali effettuati da uffici diversi (a tutela, in questo caso, del diverso principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.); questo orientamento è stato basato sulla interpretazione estensiva del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, valorizzandosi, in questo caso, una deroga agli ordinari criteri di collegamento che presidiano la competenza per territorio. Tuttavia questa deroga è stata ritenuta ammissibile soltanto in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata o dell’organo di vertice dell’amministrazione doganale, ove derogativo delle superiori regole di competenza territoriale dei singoli Uffici, per ragioni di connessione, o per altre specifiche ragioni, da comunicarsi ai soggetti interessati, in funzione del perseguimento di un’azione amministrativa efficace, alla stregua del parametro sancito dall’art. 97 Cost. (Cass., Sez. V, 29 ottobre 2015, n. 22176);

– nella specie, il giudice di appello non ha fatto una corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo – in mancanza di un apposito e motivato provvedimento derogativo delle regole di competenza territoriale dei singoli Uffici – competente territorialmente ad emettere l’avviso di revisione di accertamento in questione l’Ufficio delle dogane di Roma 1 in luogo di quello di La Spezia, ove erano avvenute le operazioni di importazione e, quindi, era sorta l’obbligazione tributaria;

– l’accoglimento del primo motivo di ricorso rende inutile la trattazione dei restanti, con assorbimento degli stessi concernenti: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la assunta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 CDC, comma 4, dell’art. 76 CDC, comma 1, lett. c), dell’art. 189 CDC, comma 3, nonchè artt. 205 e 212, art. 253, comma 3, artt. 263, 266, 267 CDC, e delle Disposizioni di applicazione del codice doganale, allegato 37, quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva della contribuente (secondo motivo); 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 220 CDC, comma 1 e dell’art. 221 CDC, comma 1, e dell’art. 84 TULD, in connessione con il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, in relazione alla eccepita prescrizione del credito erariale (terzo motivo); 3) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CDC, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, sotto il profilo della asserito vulnus dei diritti di difesa (motivi quarto, quinto e sesto); 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la assunta violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e segg. CDC, quanto al valore imponibile come determinato dalla dogana (settimo motivo);

– in conclusione, va accolto il primo motivo; assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente avverso l’avviso;

– sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive 3.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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