Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16981 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 13/08/2020), n.16981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22593-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1088/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MALSANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 1088/2016 pubblicata il 26 febbraio 2016 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 8797/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da M.S. avverso il silenzio rifiuto formatosi con riferimento all’istanza di rimborso dell’IRPEF versata per gli anni 2007, 2008 e 2009 sui canoni di locazione non percepiti e relativi a immobile affittato ad uso commerciale con contratto risolto con sfratto per morosità convalidato il 6 luglio 2010 e reso esecutivo l’11 ottobre 2010. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che la contribuente aveva dato prova della mancata percezione dei canoni di locazione dell’immobile in questione e sarebbe stato ingiustificato un diverso trattamento fiscale dei canoni di locazione degli immobili locati ad uso abitativo per i quali non è dovuta l’imposta per i canoni non percepiti, e dei canoni di locazione degli immobili locati ad uso non abitativo per i quali i canoni si presumono percepiti fino al formale provvedimento di sfratto per morosità.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

M.S. non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 23 e 34, in particolare si richiama l’art. 23 T.U.I.R., comma 1, secondo cui i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà. Il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 23, non ne implica un’interpretazione costituzionalmente illegittima, in quanto, come già osservato dalla giurisprudenza costituzionale, “la capacità contributiva, quale idoneità all’obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l’imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità” (Corte Cost., sent. 362/1000; sentenze n. 143 del 1995, n. 315 del 1994 e n. 42 del 1992). Secondo quanto poi precisato dalla stessa Corte Costituzionale, il sistema del riferimento per la determinazione del reddito dei fabbricati al canone risultante dal contratto di locazione – come sopra sottolineato – è del tutto eccezionale e deve armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione. Sicchè esso potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico. Quando, invece, la locazione (rapporto contrattuale) sia cessata per scadenza del termine (art. 1596 c.c.) ed il locatore pretenda la restituzione essendo in mora il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (art. 1456 c.c.), o di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile, tornando in vigore la regola generale. Nel quadro di questi principi e di queste puntualizzazioni, la distinzione fra canone locatizio non riscosso e canone “usurpativamente” somministrato è del tutto sterile, in quanto per sua natura il reddito fondiario è legato alla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

Il collegio intende dare continuità all’orientamento prevalentemente espresso innanzi tutto dalla sentenza n. 19166 del 2003, richiamata dalla sentenza 2771/2016, che ha negato natura fondiaria al reddito locativo percepito dal promissario acquirente di un immobile solo in quanto non (ancora) titolare del diritto reale cui ha ritenuto è indissolubilmente legato il reddito fondiario (“La possibilità della percezione di un reddito effettivo difforme derivante dalla locazione del bene è prevista come ipotesi derogativa alla imposizione sulla base del reddito catastale ma presuppone sempre che la locazione sia riferibile a un soggetto titolare di uno dei diritti reali indicati nella norma”). E poi esplicitamente affermato in Cass. 20764/2006 (“In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23”). Nello stesso senso sembra potersi leggere la sentenza 15171/2009, che implicitamente comprende, fra i redditi fondiari, quelli percepiti, fino alla conclusione del procedimento per convalida di sfratto, in costanza di un contratto di locazione ad uso abitativo. Sembra poi perfettamente in termini la sentenza 651/2012 (“In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 23 e 34, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. 9 dicembre 1988, n. 431, art. 8 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 23 e 34, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. 9 dicembre 1988, n. 431, art. 8 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto”). E così ancora Cass., 19240/2016 e, da ultimo, Cass., 26447/2017.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle relative ai gradi di merito vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

Compensa le spese relative ai gradi di merito;

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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