Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16981 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16981 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 25368-2010 proposto da:
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. (avente
causa della ERGOM S.P.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

SALLUSTRI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1366
t.

contro

FIOM – CGIL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE N. 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO

Data pubblicazione: 09/07/2013

PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURI
FRANCESCO e GARZILLI MASSIMO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5101/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/10/2009 R.G.N. 6796/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

-7

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

R.G. n. 25368/10
Ud. 17.4.2013

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 22
ottobre 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha
dichiarato antisindacale, ex art. 28 St. lav., il comportamento della ‘
S.p.A. Plastic Components and Modules Automotive, consistito nel
trasferimento di Di Donato Angelo senza il nulla osta
dell’associazione sindacale di appartenenza ed ha disposto la
reintegra del lavoratore nell’originario posto di lavoro.
La Corte territoriale, premesso che, a norma dell’art. 22 St.
lav., il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali unitarie può essere disposto solo previo
nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, ha
osservato che era erroneo l’assunto del giudice di primo grado che
aveva considerato prevalente, rispetto a tale disposizione, la
disciplina di cui al CCNL 5 luglio 1994, che, nel richiamare
l’accordo interconfederale del 18 aprile 1966, aveva previsto un
procedimento caratterizzato da termini e da decadenze.
L’art. 22 St. lav., quale norma di carattere generale, non
poteva essere riformata in peius da un accordo interconfederale,
oltretutto anteriore alla legge n. 300 del 1970, il quale, nel
richiedere determinati oneri al sindacato, ne limitava l’autonomia,
non garantendo l’effettività dell’azione sindacale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società,
illustrato da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resiste
con controricorso la FIOM-CGIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, denunziando violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 300/70, dell’art. 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

disciplina generale, sez. 2 A , del CCNL per l’industria
metalmeccanica 7 maggio 2003 e dell’art. 14 dell’accordo
interconfederale 18 aprile 1966, la società ricorrente deduce che la
disciplina collettiva, nel richiamare l’accordo interconfederale del
1966, non rappresenta una disciplina peggiorativa di quella
alla concessione o al diniego del nulla osta, senza incidere
sull’autonomia sindacale e sulla effettività dell’azione sindacale.
In base all’accordo interconfederale anzidetto, art. 14,
applicabile ai componenti delle rappresentanze sindacali unitarie,
l’organizzazione sindacale dei lavoratori, entro sei giorni dalla
notifica della comunicazione della società di voler trasferire il Di
Donato, avrebbe dovuto richiedere un esame conciliativo. Non
essendo stato nella specie tale esame richiesto, il provvedimento
aziendale era divenuto operante.
Ad avviso della ricorrente la disposizione contrattuale in
questione è del tutto legittima, avendo l’organizzazione sindacale
dei lavoratori, destinataria della tutela, negoziato le modalità
applicative di detta clausola, privilegiando l’interesse alla
composizione del conflitto.
D’altra parte, aggiunge, l’organizzazione sindacale dei
lavoratori non ha mai richiesto la disapplicazione o la caducazione
della stessa per contrasto con l’art. 22 St. lav.
Il ricorso non è fondato.
La disposizione contenuta nell’art. 22 St. lav., secondo cui i
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possono essere
trasferiti soltanto previo nulla osta della associazione sindacali di
appartenenza, è finalizzata alla tutela dell’interesse sindacale
all’inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal legislatore
prevalente sulle esigenze dell’impresa per l’attitudine del
trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e
l’ambiente in cui egli operava quale titolare di incarichi sindacali.

statutaria, ma prevede un percorso procedimentale propedeutico

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La Corte territoriale ha affermato che l’accordo
interconfederale del 18 aprile 1966, nel dettare una disciplina
procedimentale in tema di trasferimento dei rappresentanti
sindacali unitarie, non può imporre termini e decadenze in modo
da limitare l’autonomia e l’effettività dell’attività sindacale, la
lav., che subordina il trasferimento in questione al rilascio del
nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza del
dirigente.
Ha quindi ritenuto che tale generale disposizione non potesse
essere derogata da una disciplina contrattuale peggiorativa.
La decisione impugnata va confermata, ma con le precisazioni
che seguono.
L’art. 5, CCNL per l’industria metalmeccanica 7 maggio 2003,
disciplina generale, sezione 2^, ha esteso ai componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie la tutela prevista dall’art. 14
dell’accordo interconfederale del 18 aprile 1966.
Tale articolo, riportato in ricorso, così dispone :
” 1) i membri delle Commissioni Interne e i Delegati di impresa

in carica ed uscenti non possono essere licenziati o trasferiti senza il
nulla osta delle Organizzazioni sindacali territoriali che
rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l’azienda le
quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su
richiesta dell’organizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla
notifica fatta dall’Associazione dei datori di lavoro…
2) se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine
di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto l’esame
conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante » .
Ad avviso della ricorrente, non avendo l’organizzazione dei
lavoratori – cui era stato comunicata l’intenzione della società di
trasferire il Di Donato ad altra sede – richiesto l’esame conciliativo
entro il termine suddetto il trasferimento era divenuto operante.
L’assunto non può essere condiviso.

quale trova tutela nella disposizione generale di cui all’art. 22 St.

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Il sindacato del lavoratore, infatti, come risulta dallo stesso
ricorso, ricevuta la notifica del provvedimento aziendale
dall’Associazione dei datori di lavoro, ha comunicato dopo qualche
giorno il diniego del nulla osta, così escludendo implicitamente
ogni possibilità di verifica di soluzioni conciliative.
di richiedere l’esame conciliativo ove non vi siano margini per una
soluzione conciliativa del conflitto.
Tanto meno, in presenza di un esplicito diniego del nulla osta,
può ritenersi operante il provvedimento aziendale di trasferimento
per il solo fatto di non avere il sindacato del lavoratore esperito la
procedura conciliativa, poiché, così interpretata, la norma
contrattuale finirebbe per privare il lavoratore e la stessa
organizzazione sindacale della tutela all’inamovibilità apprestata
dall’art. 22 St. lav.
La norma contrattuale in questione va dunque interpretata
nel senso che la mancata richiesta dell’esame conciliativo da parte
del sindacato dei lavoratori, non rende operante il trasferimento del
dirigente delle rappresentanze sindacali unitarie nell’ipotesi di
diniego preventivo del nulla osta dello stesso sindacato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della FIOM CGIL in 50,00 per esborsi ed 4.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 17 aprile 2013.

Né la norma pattizia pone un obbligo, a carico del sindacato,

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