Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16981 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS) e per il coniuge S.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato IOFFREDI VINCENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI FRANCESCO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 22.5.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su di un motivo unico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 38/4/08, depositata il 19 giugno 2008, con la quale, rigettandosi l’appello proposto da essa Agenzia, è stata confermata la ritenuta (dal giudice di primo grado) illegittimità dell’avviso di accertamento con la quale veniva rettificata la dichiarazione Irpef per l’anno d’imposta 1996, presentato congiuntamente dai coniugi M.A. e S.G., relativamente alla sola S., e veniva ripresa a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito della vendita di terreni da parte della S.. Il giudice a quo motivava ritenendo la nullità dell’accertamento perchè basato su di un riferimento legislativo errato (ovvero il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a, in luogo della lett. b) e, comunque, l’impossibilità di determinare il valore finale della plusvalenza: – sia perchè non poteva, in luogo dell’ufficio, procedere alla ricostruzione della rivalutazione nè disporre la tassazione separata in luogo di quella diretta; – sia perchè non era condivisibile l’assunto dell’ufficio che il valore andasse calcolato a corpo e non a misura; – sia infine perchè non si poteva prendere in considerazione il valore definito tra altre parti (gli acquirenti) in altro contesto, anche se con riferimento allo stesso bene.

Gli intimati si sono costituiti controdeducendo.

2. Il ricorso in esame, con il quale si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., appare inammissibile per un doppio ordine di motivi.

2.1 Il primo perchè si denuncia come vizio di omessa pronuncia quello che è invece il contenuto motivazionale del decisum della C.T.R.: quest’ultima, infatti, dopo aver affermato che il riferimento legislativo sul quale si basa la pretesa fiscale è del tutto errato, ha poi specificamente affermato, motivando esaurientemente sul punto, di non poter determinare in via sostitutiva, rispetto all’organo accertatore, l’imposta derivante dalla corretta applicazione della norma per il coacervo di motivi sopra riportati.

2.2 Ancora per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. in quanto il motivo è accompagnato da un quesito di diritto che appare privo dei requisiti stabiliti, per la loro formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto, come nella fattispecie in esame, da quesito la cui formulazione nella prima parte, si pone come la mera prospettazione della propria tesi, limitandosi a riportare in modo solo più sintetico quanto già affermato (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008) e nella seconda parte, oltre quanto sopra, si articola in modo estremamente generico, così da essere totalmente inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità”.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che le spese di questo grado di giudizio vengono regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 20011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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