Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16980 del 13/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 13/08/2020), n.16980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13399-2016 proposto da:
M.S. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI
34, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 933/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che la M.S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 933/2016 pubblicata il 19 febbraio 2016 con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 389/2014, è stata dichiarata la legittimità dell’accertamento n. T9303TB02671/2013 emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di detta società e con il quale erano stato ripresi a tassazione ricavi non dichiarati per Euro 3.313.017,08 ed era stata rideterminata una maggiore IRES per Euro 911.080,00, una maggiore IRAP per Euro 129.207,00 ed erano state irrogate sanzioni per Euro 1.040.287,00;
che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
che in data 10 settembre 2019 la società ricorrente, premesso di avere presentato in data 17 febbraio 2017 domanda di adesione alla definizione agevolata della lite D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, e di avere provveduto al versamento della somma di Euro 1.402.188,33 determinata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ai fini della suddetta definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che la ricorrente ha documentato tramite bollettini di conto corrente postale di avere provveduto al pagamento della somma determinata dall’agente per la riscossione ai fini della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, e che conseguentemente va dichiarato estinto il presente giudizio;
che le spese di giudizio vengono compensate in quanto non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016;
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020