Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16980 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5127-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1839/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza epigrafata, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di D.M. in proprio in relazione all’opposizione proposta dal predetto avverso cartella esattoriale emessa nei confronti della società Del Dat Costruzioni srl, poi (OMISSIS) srl, per omesso pagamento di contributi previdenziali, con indicazione dell’amministratore ( D.M.) solo al fine di consentire la notifica ai sensi dell’art. 145 c.p.c.;

che la Corte condannava la società al pagamento delle spese di lite del doppio grado e compensava quelle sostenute nei confronti del Dattilo, dichiarato privo di legittimazione attiva;

che della detta decisione chiede la cassazione, relativamente al capo sulle spese, l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui non hanno opposto difese il Dattilo ed il Fallimento della società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il ricorso è infondato in relazione alle dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione (art. 132 c.p.c., punto 4), nonchè con riguardo al secondo motivo relativo all’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del Dattilo alle spese di lite del doppio grado;

3. che l’art. 92 c.p.c., comma 2 prevedeva: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. L. n. 263 del 2005, art 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51), con la previsione “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”. La previsione anzidetta è stata, a sua volta, successivamente, sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (ex L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1).

4. che nella specie si ricade sotto la disciplina della legge 263/2005, essendo stato il ricorso in opposizione depositato antecedentemente al 4.7.2009;

5. che, con riguardo a tale normativa è stato affermato che “al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e succ. modif. ed integr., art. 2, comma 1, lett. a) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass. 30.3.2010 n. 7766, Cass. 7.5.2012 n. 7763, Cass. 27.7.2012 n. 13460). E’ stato anche affermato che le ragioni a fondamento della compensazione devono riguardare aspetti della controversia decisa, non potendo ritenersi sufficiente il riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 13.7.2015 n. 14546);

6. che il giudice del gravame ha, sebbene con riferimento alla disposta riduzione del 50% dei compensi liquidati a carico della società, espressamente avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed alla incertezza indotta dalla intestazione della cartella alla precedente denominazione della società, con ciò fornendo un supporto motivazionale adeguato riferibile anche alla disposta compensazione delle spese nei confronti del D.;

7. che non sussiste all’evidenza l’omessa pronuncia del giudice del gravame denunziata con il secondo motivo, non evincendosi dal tenore del presente ricorso quale fosse stata la specifica doglianza mossa avverso la pronunzia di primo grado sul capo delle spese;

8. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato;

9. che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il D. ed il Fallimento rimasti intimati,

10. che, essendo stato ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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