Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16980 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.B.R. srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. BUSSANI

Mauro e dall’avv. Claudio Berliri, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma in via Alessandro Farnese n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 21/30/07, depositata il 2 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La srl V.B.R. in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 21/30/07, depositata il 2 aprile 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Lecco, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per gli anni 1996 e 1997, con i quali si contestava la contabilizzazione di fatture fittizie relative ad operazioni inesistenti, e l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA per l’anno 1997, con il quale si contestava l’indebita detrazione dell’imposta per operazioni inesistenti.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, con i quali, denunciando omessa motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 5, si lamenta, rispettivamente, che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sull’asserito intervenuto condono, e che non abbia motivato sulle domande di annullamento per infondatezza e carenza probatoria degli avvisi.

I motivi articolati nel ricorso sono inammissibili in quanto il primo motivo, a volerlo qualificare come denuncia di violazione di norme di diritto, non viene corredato del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., mentre entrambi i motivi, con i quali espressamente si denuncia vizio di motivazione, sono privi della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dallo stesso art. 366 bis cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.900, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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