Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1698 del 27/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1698 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 17/12/13
ORDINANZA
sul ricorso necessario di competenza proposto da:
F.
Manna s.r.l.
in liquidazione,
elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Gracchi 39, presso lo
studio degli avv.ti Adriano e Francesca Giuffré,
rappresentata e difesa, per procura a margine del
ricorso, dall’avv. Federico Bergamo che dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo ai
nn.
fax 081 2514071 e 6583022 ovvero all’indirizzo di
posta
elettronica
certificata
federico.bergamo@pecavvocatinola.it ;
ricorrente nei confronti di
Michelangelo Schíoppa, domiciliatO in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per delega a margine della memoria difensiva,
Data pubblicazione: 27/01/2014
dall’avv. Marisa De Quattro che dichiara dì voler
ricevere le comunicazioni relative al processo al n.
fax 0823/988866 e/o all’indirizzo di posta elettronica
certificata marisa.dequattro@avvocatismcv.it ;
resistente –
13 marzo 2013 che ha rimesso la causa di opposizione a
decreto ingiuntivo n. 8674/11 del giudice di pace di
Napoli proposta da Michelangelo Schioppa nei confronti
della s.r.l. in liquidazione Federico Manna al giudice
di pace di Capriati al Volturno ritenuto competente per
territorio;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato che
ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per regolamento di competenza;
ritenuto che in base all’art. 46 c.p.c. le pronunce del
giudice di pace che decidono sulla sola competenza non
possono costituire oggetto di regolamento necessario
per competenza ma di appello (cfr.
Cass. civ. sezione
VI ordinanze sottosezione VI-1 n. 20324 del 4 settembre
2013 e sottosezione VI-3 n. 14185 del 29 maggio 2008);
ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile con condanna del Consorzio ricorrente
alle
spese
del presente giudizio. Sussistono i
avverso la ordinanza del giudice di pace di Napoli del
presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo del contributo
dovuto.
P.Q.M.
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio liquidate in 700 euro di cui 100 per
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spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento, da parte del
Consorzio, dell’ulteriore importo del contributo
dovuto.
Così deciso in Roma nella camera dì consiglio del
17 dicembre 2013.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
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