Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1698 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 16/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE LAZIO in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso

l’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTE

CLAUDIO giusta procura speciale del Dott. Notaio MICHELE DE FACENDIS,

in ROMA 9/10/2009, rep. 1906 n. 100193;

– ricorrente –

contro

V.D., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato CODERONI ANTONIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTELLI ANTONIO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BANCA ROMA SPA SERVIZIO TESORERIA REGINE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20529/2006 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE

QUARTA CIVILE BIS, emessa il 27/9/2006, depositata il 05/10/2006,

R.G.N. 57633/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/11/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato CLAUDIO FORTE; udito l’Avvocato ANTONIO CODERONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

“Con ricorso ex art. 615, comma 2 ritualmente notificato la Regione Lazio proponeva opposizione all’esecuzione avviata nei suoi confronti con atto di pignoramento presso terzi notificatole il 30.6.2005 sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti nr. 592 del 19 – 26.10.2004. Detta sentenza condannava la Regione Lazio a pagare la somma di Euro 1.061.068,00 ai creditori opposti quali eredi di V.A., Euro 530.534,00 cadauno, “oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate sino alla data del deposito della presente sentenza oltre agli interessi legali al giorno del deposito al saldo”.

L’odierna ricorrente contestava nel ricorso l’importo precettato, Euro 5.934.473,19, in quanto frutto di erronea interpretazione dei criteri seguiti nella sentenza per la determinazione dell’importo da corrispondere. Infatti gli opposti, nel quantificare l’importo preteso non avrebbero tenuto conto che la somma su cui applicare interessi e rivalutazione era già sfata attualizzata al momento della pubblicazione della sentenza. Parte ricorrente deduce tale assunto dalla motivazione del titolo ove recita “che la quantificazione del risarcimento viene operata in via equitativa mediante ricorso alle tabelle in uso presso il tribunale”. Secondo tale calcolo l’importo da corrispondere agli opposti da parte della Regione Lazio e’ di Euro 1.982.622,76. In buona sostanza la Regione esecutata nega la rivalutazione della somma iniziale portata dalla sentenza azionata considerandola già attualizzala dal Giudice che l’ha emessa. Chiedeva quindi, previa sospensione della procedura esecutiva, la declaratoria di inefficacia del pignoramento eseguito.

Contestava in toto parte avversa asserendo che:

la determinazione dell’importo richiesto discendeva dalla puntuale applicazione del criterio dettato nella sentenza azionata che era chiarissimo nel sottoporre a rivalutazione annua la somma portata a partire dalla data del decesso e interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate; che se controparte riteneva i criteri contenuti nella sentenza errati poteva e doveva impugnare la stessa innanzi al giudice del merito e non innanzi al giudice dell’esecuzione che, ultimo, deve stare alla sentenza azionata limitandosi alla sua interpretazione sulla base del dispositivo e della motivazione senza poter entrare nel merito.

All’udienza del 7.7.2006 le parti rimettevano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione”.

Con sentenza 27 settembre – 5 ottobre 2006 il Tribunale di Roma decideva come segue.

“… definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione della regione Lazio contro l’esecuzione avviata nei suoi confronti dal V.D. e C.R., dichiara legittimo ed efficace l’atto di pignoramento notificato alla Regione Lazio dagli opposti.

Compensa le spese del presente giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la REGIONE LAZIO con un motivo.

C.R. e V.D. hanno resistito con controricorso;

ed hanno anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e delle regole di ermeneutica in tema di interpretazione del titolo esecutivo – Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 5, su un punto decisivo della controversia” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La sentenza del Tribunale di Rieti, dopo aver accertato la responsabilita’ del medico anestesista e della Regione Lazio, cosi’ prosegue; “Passando al quantum del risarcimento, …OMISSIS…Orbene, in base alle tabelle in uso presso il Tribunale, che questo Giudice ritiene di poter condividere ed applicare…OMISSIS….

La somma dovuta in totale e’, quindi, pari ad Euro 530.534,00 a favore di C.R., ed Euro 530.534,00 a favore di V. D., oltre agli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate secondo i noti indici ISTAT dalla data del decesso fino al momento del deposito della presente sentenza. Da tale data al saldo saranno dovuti gli interessi legali”. Quindi nel dispositivo cosi’ statuisce:

CONDANNA. ” D.D.A. e della Regione Lazio in persona del suo Presidente in carica in solido tra loro, al pagamento in favore di C.R. e V.D., in proprio e quali eredi di V.A., della somma di Euro 530.534,00 cadauno, oltre agli interessi al saggio legale sulle rispettive somme annualmente rivalutate sino alla data del deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali dal giorno del deposito della presente sentenza al saldo”.

Il Tribunale di Roma, nell’interpretazione dei titolo esecutivo costituito da detta sentenza, ha omesso di considerare che la sorte liquidata in sentenza risultava attualizzata al momento della decisione. Cio’ emerge dalle premesse della sentenza posta in esecuzione, laddove il Tribunale dichiara espressamente che la quantificazione del risarcimento viene operata in via equitativa, mediante ricorso a criterio tabellare per il danno biologico e mediante il ricorso al criterio equitativo puro per le altre voci di danno e, quindi, con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione. Infatti il ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale notoriamente consente la determinazione dell’indennizzo in moneta attuale, secondo i valori correnti del momento della decisione e tenuto conto dell’eta’ del danneggiato all’epoca del sinistro. Se il Tribunale di Rieti avesse inteso, quanto meno per le voci determinate con il criterio equitativo puro, liquidare il danno ai valori monetari dell’epoca, lo avrebbe espressamente dichiararato, in quanto una scelta del genere avrebbe costituito un evidente discostamento dal criterio in precedenza scelto. Invece anche nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Rieti non risulta in alcun modo contemplata la voce della rivalutazione. Ulteriori indici dell’erroneita’ del procedimento interpretativo seguito dal Tribunale di Roma sono rinvenibili nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 287/07 di conferma della sentenza di Rieti sull’appello proposto dal Dott. D.D..

Infatti anche la Corte di Appello considera la somma liquidata dal Tribunale di Rieti attualizzata al momento della decisione, e da tutto il contesto risulta evidente che quando nella sentenza di riesame si parla di rivalutazione ci si riferisce a quella gia’ compresa nella somma liquidata e non ad una ulteriore voce.

Diversamente il giudice del riesame non avrebbe dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla non cumulabilita’ tra interessi e rivalutazione, ma sarebbe entrato nel merito della questione sollevata in quanto il riconoscimento dell’ulteriore rivalutazione monetaria avrebbe ben potuto costituire motivo di impugnativa, essendo stata oggetto di contestazione in primo grado sia la domanda relativa alla sorte che quella relativa agli accessori.

QUESITO DI DIRITTO. Dica la Suprema Corte di Cassazione se l’interpretazione data dal Tribunale di Roma della sentenza del Tribunale di Rieti – nel senso che la somma di Euro 530.534,00 attribuita a ciascun erede del defunto deve essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data del decesso e fino al deposito della sentenza e su di essa, cosi rivalutata annualmente vanno conteggiati gli interessi al saggio legale, successivamente al deposito vanno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali – sia aderente al testo della stessa dal punto di vista letterale e coerente sotto il profilo logico, ovvero se detta sentenza debba essere intesa nel senso che a ciascun erede va attribuita la somma di Euro 530.534,00 ciascuno, oltre i soli interessi legali determinati sulle somme annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT dal giorno del decesso sino alla pubblicazione della sentenza e con gli ulteriori interessi legali da tale ultima data sino al saldo.

Ritiene il collegio che il ricorso non possa essere accolto.

Va anzitutto ribadito il seguente principio di diritto:

“L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimita’, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata gia’ decisa), bensi’ come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensi’ come presupposi o dell’esecuzione, senza che vi sia possibilita’ di contrasto tra giudicati, ne’ violazione del principio del ne bis in idem”. (Cass. Sentenza n. 17482 del 09/08/2007).

Cio’ premesso si rileva che l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dalla Corte di Appello si basa su una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimita’ in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Nessuno degli assunti difensivi esposti dalla Regione riesce ad evidenziare nell’impugnata decisione degli effettivi vizi logici o giuridici, consistendo prevalentemente in una mera contrapposizione di proprie (sia pur motivate) tesi interpretative alle tesi di detto Giudicante (il che rende tali doglianze inammissibili prima ancora che prive di pregio); e per il resto nell’esposizione di assunti che la Corte di merito ha esplicitamente od implicitamente valutato e respinto con argomentazioni impeccabili.

Va evidenziato in particolare che ogni censura basato sull’omessa esplicita affermazione (nella sentenza in questione) del diritto alla rivalutazione (…se il Tribunale di Rieti avesse inteso, quanto meno per le voci determinate con il criterio equitativo puro, liquidare il danno ai valori monetari dell’epoca, lo avrebbe espressamente dichiararato, in quanto una scelta del genere avrebbe costituito un evidentemente discostamento dal criterio in precedenza scelto..”) deve ritenersi inammissibile (prima ancora che priva di pregio) in quanto non prende in rituale considerazione la connessa considerazione di segno opposto esposta dal Tribunale di Roma; il quale ha rilevato che il contenuto della decisione come interpretato da detta Regione implica “…la conclusione che la sorte debba essere dapprima devalutata al momento del fatto illecito, e quindi sottoposta a rivalutazione annua secondo indici ISTAT e applicazione degli interessi al saggio legale..” e che tale procedimento …considerata la sua peculiarita’ di applicazione e se voluto dal Giudice di merito, certamente sarebbe stato esplicitato nella sentenza…”. Il fatto che tale ultima argomentazione (certamente centrale ed essenziale con riferimento a tutte le problematiche connesse) non sia stata oggetto di specifiche e rituali censure comporta la predetta inammissibilita’.

Quanto esposto e’ gia’ sufficiente per rigettare il ricorso.

Non sembra peraltro inutile precisare anche che la sentenza 289/07, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato, per la parte che ci interessa (la riforma stabilita in detta decisione riguarda solo la condanna della AURORA ASSICURAZIONI a tenere indenne D. D.A.) le sentenze del Tribunale di Rieti n. 190/03 (non definitiva) e 592/04 (definitiva; e costituente il titolo esecutivo in questione), non suffraga validamente la tesi della parte ricorrente. Infatti le parti di motivazione citate nel ricorso in realta’ non sono univoche nel senso esposto dalla Regione Lazio;

mentre appare univoca in senso opposto una parte che detta ricorrente non considera: a pag. 5 della sua decisione (nello Svolgimento del processo) infatti detta Corte, nel descrivere il contenuto della sentenza n. 592/04 cit., afferma che il Tribunale aveva condannato il d.D., in solido con la Regione Lazio, a pagare alle controparti, quali eredi di V.A., “…la complessiva somma di Euro 530.534,00 cadauno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite..”, dando dunque per scontato che, oltre all’importo capitale predetto (ed agli interessi), era stato liquidato pure un importo ulteriore corrispondente alla rivalutazione della somma predetta.

Non rimane pertanto che rigettare il ricorso.

Considerate le peculiarita’ della fattispecie, debbono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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