Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1698 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., B.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MANZELLA PIETRO, che le

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE – NAPOLI (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 63, presso lo studio legale GIOVANNETTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato DI CAPUA CATELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442 5/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/12/2006 R.G.N. 2700/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dei lavoratori in epigrafe ( B. R. e P.R.) avente ad oggetto la condanna dell’ASL Napoli (OMISSIS), di cui erano dipendenti, al pagamento di differenze retributive a titolo d’indennita’ di funzione, di cui all’art. 36 CNNL 1998/2001, in relazione al periodo 1/7/1998 – 30/1/2002.

La Corte territoriale poneva a base della decisione il rilievo fondante che la normativa collettiva prevedeva il diritto alla indennita’ reclamata in relazione esclusivamente a quelle posizioni organizzative istituite in funzione della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. Conseguentemente, secondo la Corte del merito, la predetta indennita’ non poteva essere riconosciuta ai lavoratori che la reclamavano, in quanto l’attribuzione ad ognuno di essi del ruolo di relativo responsabile era stata adottata con delibere aziendali antecedenti alla contrattazione collettiva istitutiva della indennita’ in questione, e, quindi, difettava la procedura di conferimento di cui all’art. 20 dello stesso CNNL. Ritenevano, altresi’ i giudici di appello, che, al di la’ di ogni profilo di dedotta decadenza dalla facolta’ di produzione della documentazione, questa non poteva acquisire valenza ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, integrando nulla piu’ che un parere che s’inseriva unicamente nel contesto di tentativi atti a vagliare la possibilita’ di definizione della lite insorta. Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di due censure. L’ASL intimata resiste con due controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 11 e 12 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, assumono che la Corte di appello erroneamente attribuisce valore di mero parere interno ad un atto di un Dirigente dell’amministrazione che in buona sostanza riconosce “senza mezzi termini il buon diritto del ricorrente”. La censura e’ infondata.

Infatti la Corte territoriale ricollega la qualificazione di mero parere della documentazione di cui trattasi, non tanto alla circostanza che l’atto proviene da un soggetto privo di legittimazione ad esprimere all’esterno la volonta’ dell’azienda, quanto piuttosto al rilevo che detta documentazione nel suo insieme “s’inserisce nel contesto di tentativi atti a vagliare unicamente la possibilita’ di definizione della lite insorta senza assumere alcun valore di implicito riconoscimento della bonta’ della pretesa avanzata”.

Ne’ la interpretazione di tale documentazione e’ idoneamente censurata difettando, oltre la trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, del contenuto degli atti, anche l’allegazione, della violazione dei canoni interpretativi e la denuncia di un difetto di motivazione (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178/07).

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo difetto di motivazione, affermano che la Corte del merito ha erroneamente interpretato le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL laddove appare chiaro che “la mancata e preventiva individuazione delle posizioni organizzative da parte dell’Azienda, rende salve tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, facenti capo ai singoli dipendenti che trovano fondamento in atti ufficiali che giammai hanno subito una qualche contestazione”.

La censura per come articolata non e’ esaminabile in questa sede di legittimita’.

Non lo e’, innanzitutto, perche’ i ricorrenti, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non riportano il testo degli atti ufficiali richiamati a supporto della loro prospettazione.

Non lo e’, in secondo luogo, perche’ la denuncia del vizio di motivazione non e’ effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicita’ consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioe’ connotati da un’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti, ma e’ formulata, invece, attraverso la mera prospettazione di una diversa (e piu’ favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.(Cfr. per tutte Cass. 25 febbraio 2004 n. 3772). Peraltro, e vale la pena di rimarcarlo, l’interpretazione fornita dal giudice del merito, e’ congrua e priva di contraddizioni. Sulla base delle esposte considerazioni in conclusione il ricorso va rigettato. Nello stesso senso si e’ gia’ espressa questa Corte con la sentenza n. 14213 del 2010.

La ancora relativa novita’ delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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