Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1698 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PIERPAOLO Gori – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29467-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CO. EDIL. M. SRL, in persona del legale rappresentante protempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO FANARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 207/1/18 depositata in data 5 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e parzialmente riformava la sentenza n. 368/2/10 della commissione tributaria provinciale di Cagliari, con cui veniva parzialmente accolto il ricorso della società edile CO.EDIL.M. Srl proposto avverso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2006, per costi inerenti e ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di sette immobili a prezzi ritenuti non di mercato;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, e la contribuente ha depositato controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4-, cui sostanzialmente si associa la controricorrente, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per incertezza sullo statuito, essendovi contrasto tra affermazioni inconciliabili tra motivazione e dispositivo e all’interno dello stesso dispositivo;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 – Rv. 651108 – 01);

– Nel caso di specie, la motivazione della CTR prende le mosse affermando che l’appello è infondato, e poi tutto lo svolgimento delle argomentazioni successive sono in favore dell’accoglimento dell’impugnazione dell’Agenzia, ad es. a pag. 5 della sentenza si legge “ribadito che l’ufficio non si è assolutamente basato sui soli valori OMI, come aveva assunto la ricorrente con il ricorso, bensì su un quadro autonomo ed autosufficiente (…)”. Tuttavia nel dispositivo viene non solo ribadito il rigetto dell’appello dell’Agenzia, in aperto contrasto con la motivazione ma, macroscopicamente, vi è una contraddizione anche al suo stesso interno. Infatti, la CTR dichiara altresì “(…) in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta integralmente il ricorso iniziale della CO.EDI.M. Srl”. Trattandosi di una statuizione integralmente favorevole all’Agenzia stessa, va esclusa anche la sussistenza del mero errore materiale;

– Da quanto precede discende, per contrasto irriducibile tra motiva-

zione e dispositivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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