Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16979 del 09/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16979 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 10398-2011 proposto da:
CAPRIGLIONE GERARDO CPRGRD491-i06G426X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MORAND CALABRO 14/B, presso
lo

studio

rappresentato

GIUSEPPE

dell’avvocato
e

difeso

dall’avvocato

PICCIONE,
PALMIERI

FELICIANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1137

contro

NILO ASSOCIATI S.R.L. 03664580655, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo

Data pubblicazione: 09/07/2013

studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e
difesa dall’avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in
atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

1068/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

27/03/2013

dal Consigliere Dott. ROSSANA

MANCINO;
udito l’Avvocato PALMIERI FELICIANO;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

di SALERNO, depositata il 23/10/2010 R.G.N. 1271/09;

10398/2011 r.g.n. Capriglione Gerardo c/Nilo Associati s.r.l.
Ud 27 marzo 2013

1.

Con sentenza del 23 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Salerno respingeva il
gravame svolto da Capriglione Gerardo contro la sentenza di primo grado che
aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla Nilo Associati s.r.l. per
giustificato motivo oggettivo.

2

La Corte territoriale puntualizzava che:
Capriglione Gerardo, dipendente della Nilo Associati s.r.l. dal 21.1.2000,
con mansioni di responsabile dell’area E.D.P. Sviluppo, addetto
all’installazione di programmi e dispositivi hardware e alla relativa assistenza,
esponeva che, a seguito della condotta persecutoria messa in atto da
Mastromartino Michele, in data 29.6.2007 veniva licenziato; deduceva
l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, addotto a fondamento del
recesso, per non essere stata dismessa l’area E.D.P. alla quale era addetto,
ed attesa la possibilità di essere reimpiegato presso altre società del gruppo;
instauratosi il contraddittorio, la società eccepiva la decadenza
dall’impugnativa del licenziamento e la legittimità del licenziamento
determinato dall’affidamento all’esterno del servizio già svolto dal
lavoratore, con conseguente soppressione della relativa posizione; eccepiva,
inoltre, che successivamente al licenziamento non erano stati assunti altri
dipendenti;
il primo giudice, accertata la soppressione della prestazione già attribuita al
dipendente e l’impossibilità di reimpiegarlo, respingeva la domanda con
sentenza appellata dal lavoratore.

3.

A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva, per quanto qui rileva:
sussistente il giustificato motivo oggettivo sotteso al provvedimento
espulsivo, integrato dalla riorganizzazione del ciclo produttivo con
soppressione della prestazione precedentemente svolta dal Capriglione, in
conformità con l’inequivocabile tenore della comunicazione di
licenziamento: “la società ha deliberato di sopprimere l’area EDP-Sviluppo
ragion per cui è stata soppressa la sua posizione di lavoro”;
pacifico, tra le parti, che l’esternalizzazione decisa dalla società aveva
riguardato non solo la manutenzione informatica del c.d. remoto, ma anche
la manutenzione più semplice, precedentemente affidata al Capriglione;
dimostrata l’impossibilità di un utile reimpiego del lavoratore ed assolto il
relativo onere probatorio a carico della società, sicché le emergenze
istruttorie avevano confermato che, a seguito dell’esternalizzazione del
servizio, la società non aveva utilizzato dipendenti propri in tale settore,
continuando a fornire gli ulteriori servizi di contabilità a società esterne;

Rossana Mancino est.
10398/2011 r.g.n. Capriglione Gerardo c/Nilo Associati s.r.l.

Svolgimento del processo

quanto alla pretesa ricollocabilità del dipendente in altre società del gruppo,
stante la sostanziale unicità del gruppo societario del quale la società faceva

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Capriglione Gerardo ha
proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria
ex art. 378 c.p.c. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge (art.2 L. 604/66; art.360,
n.5, in relazione agli artt. 115,116 c.p.c.; artt. 112, 113, 437, secondo comma, 345
c.p.c.) e vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia
rigettato l’impugnativa del licenziamento pur non essendo risultato provato il
motivo del licenziamento e non abbia indicato atti e prove esaminate per
qualificare la riorganizzazione e l’estemalizzazione.
6. L’articolato motivo non è meritevole di accoglimento.
7. La doglianza investe, invero, più profili, tra i quali l’erroneo apprezzamento, da
parte della Corte territoriale, del motivo di recesso senza che la comunicazione di
licenziamento risulti allegata al ricorso per cassazione, o risulti indicato ove
prodotta nelle fasi di merito, e senza che la critica all’interpretazione data dai
Giudice del gravame sia supportata dall’allegazione dei canoni interpretativi che
si pretenderebbero violati.
8. Invero, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a
seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40/06, il novellato art. 366, n. 6, c.p.c.,
oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione,
quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui
dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369, secondo
comma, n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex

plutimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009).
9. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto
che la previsione di cui al ricordato art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., deve

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Rossana Mancino est.
10398/2011 r.g.n. Capriglione Gerardo c/Nilo Associati s.r.l.

parte, non era risultato assolto, dal lavoratore, l’onere di allegazione e
deduzione delle concrete opportunità di reimpiego in relazione alla propria
qualifica; inoltre, era pacifico che le altre società alle quali la Nilo Associati
s.r.l. forniva assistenza informatica non avevano figure professionali
assimilabili a quella del Capriglione che veniva inviato presso le stesse per
servizi di assistenza informatica.

ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di
parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli
atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.,
degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr.,
Cass., SU, n. 22726/2011).

inammissibile.
11. Quanto al profilo di doglianza ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., viene evocato un
vizio della motivazione senza specificamente indicare il fatto controverso o
decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi
intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto
vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto
costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario
(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché
controverso e decisivo.
12 Il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata motivazione da parte del

giudice in ordine alle argomentazioni esposte nel giudizio di appello senza, però,
individuare i fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assume il
vizio di carente motivazione e richiedendo, inammissibilmente, in questa sede di
legittimità, un riesame del merito.
13. Inoltre, per i profili concernenti la violazione di legge, giova, al riguardo,
rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il vizio
di violazione di legge deve svolgersi nella deduzione di un’erronea ricognizione
da parte del giudice del merito della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa,
in coerenza con la funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge
assegnata alla Corte di legittimità, mentre l’allegazione di una presunta erronea
ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, si rivela
estranea all’esatta interpretazione della legge e rientra nella tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso
il vizio di motivazione (v., ex multis, Cass. 18375/2010).
14. Tanto precisato, deve osservarsi che nel mezzo d’impugnazione non risulta
specificato sotto quale aspetto la ricognizione della fattispecie astratta, operata
dalla Corte di merito, appaia incompatibile con i criteri di interpretazione legale,
sì da rendere l’interpretazione offerta irriducibile al contenuto precettivo della
norma.
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10398/2011 r.g.n. Capriglione Gerardo c/Nilo Associati

10. II ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, poiché non ha fornito nel ricorso la
specifica indicazione dei dati necessari al reperimento della comunicazione di
licenziamento su cui si fonda il motivo che risulta, pertanto, per tale profilo,

ancora essere utilizzato per assolvere le mansioni di preposto alla gestione dei
rapporti con ditte esterne fornitrici, illustrate nella lettera di assunzione.
16. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
17. Con statuizione immune da censure la Corte territoriale ha correttamente
onerato il datore di lavoro, da un lato, della prova dell’impossibilità del
ricollocamento del lavoratore, ed il lavoratore, dall’altro, dell’onere di provare la
ricollocabilità in altre società del gruppo societario.
18. In particolare, l’ iter argomentativo della statuizione impugnata, fondato, come
già esposto nello storico di lite, sulla sostanziale unicità del gruppo societario del
quale fa parte la Nilo Associati s.r.l. e sull’indirnostrata ricollocabilità nelle
restanti società del gruppo societario per non avere il lavoratore assolto,
innanzitutto, all’onere di allegazione delle concrete opportunità di reimpiego in
relazione alla propria qualifica, non è risultato adeguatamente censurato.
19. La critica svolta, al riguardo, dal lavoratore si è imperniata esclusivamente
sull’evocata peculiare utilità delle mansioni assolte alle dipendenze della Nilo, di
sovraintendere i rapporti con fornitori di hardware e software, senza scalfire la
statuizione della Corte di merito con adeguate censure non implicanti un
inammissibile riesame del merito in questa sede di legittimità.
20. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo
d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo
con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,
secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la
conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e,
quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una
decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i
motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione
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15. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art.3 L.604/66, degli artt.
115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’impossibilità d’impiego
alternativo, il ricorrente si duole della statuizione della Corte territoriale in tema
di ripartizione dell’onere probatorio in ordine al possibile reimpiego. Lamenta
che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto rilevante che non vi siano
state, dopo il licenziamento, nuove assunzioni e che non siano stati utilizzati altri
dipendenti per lo svolgimento delle mansioni in precedenza assolte. Lamenta,
ancora, che la Corte territoriale lo avrebbe onerato di provare il suo possibile
reimpiego presso altra società del gruppo, trascurando la peculiare utilità della sua
mansione alle dipendenze della Nilo, di sovraintendere i rapporti con fornitori di
hardware e software ed, infine, che il servizio cui era addetto non era stato mai
soppresso, ma assegnato a società diverse, ragione per cui egli avrebbe potuto

impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa
è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente
considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.
Dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo e, in riferimento al ricorso per
Cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è
espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c.
(cfr., explurimis, Cass. 359/2005).

argomentazioni critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a
fondamento delle decisive affermazioni relative all’infondatezza della domanda
anche per i profili inerenti all’obbligo di repechage.
22 Ciò determina l’intangibilità, siccome non oggetto di idonea censura, della ratio

decidendi che sostiene il decisum.
23. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono

liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro 2.000,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così d 4so in Roma, il 27 marzo 2013.

21. Nel caso di specie, come già premesso, non sono state svolte specifiche

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