Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16979 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2880-2016 proposto da:

C.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE,

44, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PERNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE IRMICI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1657/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 27.7.2015, su gravame dell’INPS, in riforma della decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso di C.G., dichiarando il diritto del predetto al ripristino del trattamento pensionistico per ciechi assoluti a far data dalla data della disposta revoca (26.9.1983) – rigettava la domanda proposta dall’appellato;

che il giudice del gravame osservava che non era possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale, quale quello oggetto di causa, il beneficio riconosciuto a favore di chi godesse di trattamento previdenziale, con la conseguenza che l’erogazione della pensione restava subordinata al permanere in capo al soggetto beneficiario della stessa dello stato di bisogno, circostanza nella specie esclusa;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il C. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

7.1. che, con il primo motivo, il C. denunzia violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dolendosi della erronea valutazione della proposta eccezione di genericità dei motivi di gravame, sulla quale la Corte territoriale non aveva affatto motivato;

2.2. che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68 e del D.L. n. 636 del 1939, art. 10, come novellato dal D.L. n. 463 del 1983, art. 8, convertito con L. n. 638 del 1983, nonchè del difetto di motivazione;

3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c.(Cass. s. u. 7155/2017);

3.1. che con il primo motivo si censura l’erroneità della valutazione compiuta ai fini del vaglio preventivo di ammissibilità del gravame, valutazione effettuata nel senso della ritenuta idoneità dell’atto ad individuare i principi giurisprudenziali disattesi, in relazione al contenuto del ricorso;

che, in particolare Cass. 5.2.2015 n. 2143 ha rilevato “che, con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 4” e che “Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002)”;

che, essendo il giudice di legittimità investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, affinchè possa procedersi a riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

che non risulta che le prescrizioni poste da tali articoli siano state nella specie rispettate, posto che nel presente ricorso, in dispregio dei richiamati canoni di autosufficienza, non vengono trascritti i passaggi della sentenza gravata ai quali si attribuisce la violazione processuale lamentata, e che non vengono puntualmente illustrati i passaggi argomentativi della stessa con riferimento soprattutto al contenuto del ricorso in appello ed alla correlata sentenza di primo grado;

3.2. che, quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che nel caso in esame, il beneficio assistenziale era stato revocato d’ufficio (per il venir meno del requisito reddituale) nel settembre 1983, per il venir meno del requisito reddituale e che la Corte di merito ha applicato principi conformi alla giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare in questa sede giuridica continuità, (principi ribaditi da Cass. nn. 8438/2015, Cass. 847/2015, 8144/2015, 8133/2015, 7289/2015, 6491/2015 e, da ultimo, da Cass. 11437/17, 24318/2016, 243/17/2016, 16133/2016), secondo cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. n. 66 del 1962, art. 7 è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, sicchè l’erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 di conversione del D.L. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia la L. n. 153 del 1969, art. 68 dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica”;

che, richiamandosi per intero le argomentazioni espresse nelle su citate pronunce di legittimità, va evidenziato come, nella sostanza, si è in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali – che trovano fondamento nella previsione di cui all’art. 38 Cost., comma 2 – sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro; quelle assistenziali – che fanno capo all’art. 38 Cost., comma 1 – sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al minimo), i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza;

4. che, pertanto, in adesione nella sostanza alla proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i rilievi di cui alla memoria idonei a determinare una diversa soluzione della controversia;

5. che le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico del ricorrente – nei cui confronti non è possibile disporre l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in mancanza di idonea dichiarazione resa a tal fine – e si liquidano come da dispositivo.

6. che, essendo stato ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, curo 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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