Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16978 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26637/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Merlino, con

domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 143 presso lo studio

dell’avv. Federica Patelmo;

– ricorrente –

contro

La Nuova Bevanda srl in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Raffaele Marsiglia, con domicilio eletto presso lo studio del

difensore in Volla, via Pietro Nenni n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4007/47/2015, depositata il 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 4007/47/2015, depositata il 4 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da La Nuova Bevanda srl unipersonale avverso la sentenza n. 5057/37/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008/2009.

La CTR osservava in particolare che non risultava adeguatamente provata la notifica – informatica – della cartella esattoriale impugnata, perchè l’agente della riscossione non aveva prodotto in giudizio la ricevuta di consegna dell’atto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agente della riscossione ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, poichè la CTR ha affermato la mancanza della prova della notifica telematica della cartella di pagamento impugnata.

La censura è inammissibile, così come eccepito dalla controricorrente.

In primo luogo si deve rilevare che il ricorso difetta palesemente di autosufficienza, posto che nè nella narrativa introduttiva nè nell’articolazione dell’unica censura proposta risulta trascritto il contenuto degli atti relativi alla procedura notificatoria sulla quale la CTR campana ha espresso il proprio giudizio di merito.

Il che impedisce alla Corte di esercitare il chiesto sindacato di legittimità sulle valutazioni fatte dal giudice tributario d’appello.

In secondo luogo vanno comunque ribaditi i consolidati principi di diritto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017) e che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

E’ del tutto evidente che la formulazione del mezzo in esame collide con tali arresti giurisprudenziali, posto che, a ben vedere, l’agente della riscossione ricorrente richiede, inammissibilmente, a questa Corte di “revisionare” la valutazione, di stretto merito, che la CTR campana ha dato circa le prove del perfezionamento della procedura notificatoria de qua offerte dall’agente della riscossione stesso.

In particolare il giudice tributario d’appello ha negato che tali prove fossero adeguate allo scopo processuale perseguito, fondando il proprio giudizio sull’affermazione, di fatto, che Equitalia Sud ha depositato in giudizio “…solo un foglio… contenente l’affermazione di avvenuta notifica della cartella in argomento, privo di ogni codice identificativo del messaggio o della trasmissione e di ogni altro riferimento informatico idoneo a ricostruirne la effettività ed il contenuto”.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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