Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16978 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14421-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTAMAURA

72, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CENTRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA IARIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale Reggio Calabria ha accolto parzialmente la domanda proposta da P.G. e, per l’effetto, ha condannato l’Inps a corrispondere al ricorrente l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 ottobre 2011;

la sentenza è stata impugnata dal P., che ha chiesto la decorrenza anticipata della prestazione, e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 5/2/2016, ha rigettato l’appello;

la Corte, dopo aver disposto una nuova consulenza medico legale, ha ritenuto di dover condividere e far proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, sul rilievo che la certificazione risalente al 2007, e posta a base della seconda consulenza tecnica che pur aveva anticipato la decorrenza della prestazione al 2007, conteneva la mera diagnosi di “vasculopatia cerebrale condizionante decadimento cognitivo”, senza tuttavia descrivere il grado di decadimento cerebrale e la sua incidenza funzionale sull’autonomia del P. nello svolgimento degli atti quotidiani della vita;

la sentenza è stata impugnata per la sua cassazione dal P. con un unico motivo, al quale ha resistito l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

il motivo di ricorso è incentrato sulla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e con esso la parte si duole dell’errata valutazione della certificazione medica risalente al 2007 compiuta dalla Corte;

il motivo è manifestamente infondato, oltre a presentare un evidente deficit di autosufficienza, dal momento che la parte non trascrive la certificazione posta a base del motivo, nè la deposita unitamente al ricorso per cassazione, così venendo meno al duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), e volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso chiaro e sintetico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

quanto al vizio di motivazione, deve rilevarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis al giudizio in esame, limita il mezzo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 e 8054 e altre successive);

il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652);

nel caso in esame la Corte territoriale, sollecitata dall’appello proposto dall’odierno ricorrente, ha proceduto nell’esercizio del suo potere discrezionale a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio già disposta in primo grado, e ha motivato le ragioni di questa scelta con la necessità di ottenere, attraverso un nuovo esame della complessa documentazione sanitaria, elementi tecnici più precisi sulla reale entità delle limitazioni funzionali residuate al ricorrente a causa delle malattie da cui è affetto;

la decisione di fare ricorso alla consulenza tecnica, quale strumento più funzionale ed efficace per l’accertamento dei fatti essenziali del giudizio, non vincola il giudice alla valutazione espressa dal consulente: il giudice, infatti, può andare di contrario avviso, qualora nel suo libero apprezzamento ritenga le conclusioni dell’ausiliare non adeguate;

l’unico limite è che il giudice, ove dissenta dalle conclusioni del secondo consulente tecnico ed accolga quelle del consulente di primo grado, deve enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, e contestare le contrastanti ragioni della seconda consulenza (Cfr. Cass., Sez. Un., 26/2/1992, n. 2383; Cass. 27/03/1998, n. 3240; Cass. 29/03/2001, n. 4652; 07/10/2015, n. 20125);

tale obbligo motivazionale è stato compiutamente assolto dalla corte territoriale, la quale ha osservato come la certificazione rilasciata dall’azienda ospedaliera di Reggio Calabria il 29/11/2007, su cui il ricorrente fonda il ricorso, contenga solo una diagnosi, senza alcuna descrizione del grado di decadimento cerebrale; ha poi posto a raffronto tale certificazione con altra documentazione sanitaria di qualche mese anteriore, per rilevare che in queste ultime non vi è menzione di malattie neurologiche o psichiatriche nè si dà atto dell’incapacità del soggetto di svolgere gli atti quotidiani della vita; ha dunque osservato che solo con la certificazione del 7 ottobre 2011 si fa riferimento ad un decadimento cognitivo non più generico ma marcato e caratterizzato dal rallentamento ideomotorio e deterioramento cognitivo comportamentale, per concludere circa la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il primo consulente d’ufficio;

si è dunque in presenza di una motivazione certamente esistente e priva di incongruità logiche, laddove con il ricorso in esame si tenta di infirmare la complessiva ricostruzione operata dalla Corte d’appello, per prospettarne una diversa e più favorevole al ricorrente;

il ricorso risulta così inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in mancanza della dichiarazione, da trascriversi nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. 5/5/2014, n. 9574), prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. perchè la parte possa usufruire della esenzione dal pagamento delle spese processuali;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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