Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16978 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, rappresentato e difeso dall’avv. CARBONE

Alessandro, presso il quale (c/o avv. Giuseppe Raguso) è

elettivamente domiciliato in Roma in via Valadier n. 48;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 128/2/06, depositata il 13 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale della Puglia, accogliendo parzialmente l’appello del Comune di Gravina in Puglia, ha ritenuto non dovuto, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 quanto versato dall’ente locale come ritenuta d’acconto del 20% a titolo di IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio ai soggetti colpiti dai provvedimenti ablatori, in quanto i decreti espropriativi in conseguenza dei quali erano state corrisposte le dette indennità risalivano al 24 agosto ed al 12 dicembre 1988 ed erano perciò antecedenti all’entrata in vigore della legge ed al termine del 31 dicembre 1988 cui si riferiva l’efficacia retroattiva della norma impositiva; ciò, tuttavia, limitatamente a cinque versamenti, indicati, essendo il Comune, per i versamenti effettuati in data anteriore, decaduto dal diritto al rimborso, perchè la relativa domanda era stata presentata oltre il termine fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 come modificato dalla L. n. 133 del 1999.

L’Agenzia, delle entrate ha propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.

Il Comune di Gravina resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Con l’unico motivo del ricorso, rispondente ai requisiti fissati dall’art. 366 bis cod. proc. civ., l’amministrazione censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, deducendo che in base alla L. n. 413 del 1991, art. 11 l’indennità di espropriazione erogata da un Comune per la realizzazione di un’opera pubblica in epoca successiva al 1 gennaio 1992, anche se il titolo del pagamento sia costituito da un provvedimento espropriativo adottato prima della data del 31 dicembre 1988, debba essere assoggettata alla ritenuta alla fonte del 20%.

Con il ricorso incidentale, anch’esso conforme alle prescrizioni dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il Comune di Gravina assume che l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso non potrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice, con la conseguenza che la relativa eccezione non potrebbe essere proposta per la prima volta in appello, come nella specie.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al citato art. 11, comma 9 – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, purchè nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi 1, lett. f) (che allarga la previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l’espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art. 11 dispongono per l’avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Nè tale disciplina confligge con l’art. 42 Cost. (con riferimento all’art. 53 Cost.) in ragione di un preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell’indennità determinata secondo la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in misura sensibilmente inferiore al valore di mercato, occorrendo distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari, con rigorosa delimitazione dei rispettivi ambiti di riferimento, nel senso che la questione circa la congruità dell’indennizzo è estranea all’area di operatività dell’art. 53 Cost. e, all’inverso, quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall’incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purchè sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo” (Cass. n. 12706 del 2004, n. 10218 del 2003, n. 1228 del 2007).

Quanto al motivo di ricorso incidentale, si osserva che in materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno” (Cass. n. 1605 del 2008 e n. 11521 del 2004).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il ricorso principale è manifestamente fondato e il ricorso incidentale è manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, riuniti i ricorsi siccome proposti avverso la medesima decisione, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale deve essere accolto ed il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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