Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16977 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23907/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Compuservice s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore L.

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Palermo n. 142/24/2012, pronunciata in data 15 aprile 2011

e depositata il 14 settembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. La società ricorrente era attinta da avviso di accertamento per omesso reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette e disconoscimento del credito ai fini IVA.

2. Insorgeva con ricorso il contribuente, le cui ragioni incontravano solo parzialmente il favore della Commissione tributaria provinciale che, invero, rigettava il motivo afferente la ripresa a tassazione dei proventi straordinari scaturenti dall’erogazione di contributi da parte della Regione Sicilia.

3. Spiccava appello il contribuente, cui reagiva l’Ufficio interponendo ricorso incidentale per il capo di propria soccombenza. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale, dichiarando però inammissibile quello incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria perchè tardivo.

4. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimata la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2425 c.c., n. 5, lett. A) e dell’art. 2423-bis c.c., comma 1, n. 3.

In particolare la difesa erariale censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato la disciplina afferente la tassazione di contributi pubblici, senza peraltro ascrivere la doglianza ad alcuno dei motivi indicati all’art. 360 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, riproponendo in questa sede questioni di merito. Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere (…) pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. V, n. 8425 del 2020).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del contribuente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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