Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16977 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16977

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13244-2016 proposto da:

F.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA

OREFICE, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO CARIDA’;

– ricorrente –

contro

AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA (A.F.O.R.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1027/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 17/11/2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da F.F.A. contro la sentenza resa dal tribunale che aveva dichiarato la nullità del contratto intercorso tra l’appellante e la Azienda Forestale della Regione Calabria, avente ad oggetto un incarico dirigenziale;

la Corte ha ritenuto corretto il rilievo d’ufficio della nullità del contratto per violazione del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6, stante la mancanza della motivazione prevista dalla norma indicata per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nei ruoli della amministrazione;

contro la sentenza, il F. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi; l’Azienda Forestale non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il ricorrente ha depositato memoria;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6 ter lamentando che tanto il tribunale quanto la corte d’appello non avrebbero potuto rilevare d’ufficio la nullità poichè la sua domanda aveva ad oggetto una ragione di invalidità del contratto diversa, ossia l’apposizione di un termine inferiore ai tre anni, e la richiesta di applicazione degli artt. 1418 e 1339 c.c., con la sostituzione legale della clausola nulla del contratto;

con lo stesso motivo rileva che la nullità rilevata dal primo giudice riguardava l’atto di deliberazione di conferimento dell’incarico adottato dal commissario liquidatore in data 27/7/2010, laddove la Corte aveva collegato la mancanza di motivazione al contratto in sè, ma tanto l’uno quanto l’altro giudice avevano giudicato in extra petizione, in assenza di una specifica domanda di parte;

con il secondo motivo la parte denuncia la violazione della medesima norma (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6 ter) per aver rilevato la nullità della deliberazione di incarico del 27/7/2010 nonostante che, nel caso di specie, l’amministrazione avesse motivato la scelta sul presupposto che non vi erano dirigenti interni dell’ente con le specifiche competenze da lui rivestite;

i motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità;

l’inammissibilità sta nel rilievo che la parte, pur dolendosi del giudizio della Corte sull’assenza di motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico e del contratto, non li trascrive se non per brevi e insufficienti stralci, non li deposita unitamente al ricorso per cassazione, nè fornisce alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, venendo così meno al duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 22/2/2017, n. 4621: v. pure 3 febbraio 2017, n. 2972);

al riguardo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto assume il ricorrente nella memoria depositata ex art 380 cod. proc. civ., l’onere della “specifica indicazione”, prevista dal cit. art. 366, n. 6 non è non può essere assolto per relationem con il generico rinvio a “tutti gli atti processuali e i documenti già allegati nelle precedenti fasi di merito”, senza alcuna specifica indicazione sul luogo in cui essi sarebbero attualmente rinvenibili (Cass. 28/09/2016, 19048; Cass. 31/05/2011, n. 11984; Cass. 21/10/2005, n. 20454);

non ricorre la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., dovendosi al riguardo richiamare la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 12/12/2014, n. 26242, secondo cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il dovere di rilevare anche di ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall’istante, e avente carattere “portante” ed assorbente;

questo principio è stato affermato alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale, con la conseguenza che il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto come di ogni altra domanda che supponga la valida esistenza di un contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purchè non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta) (in tal senso, Cass. Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828);

quanto al profilo di censura relativo al rilievo ufficioso della nullità con riguardo alla deliberazione di incarico del Commissario liquidatore del 27/7/2010, con illegittima interferenza del giudice ordinario sui poteri discrezionali dell’amministrazione, essa, in disparte il su evidenziato difetto di specificità e autosufficienza del motivo, è inconferente, dal momento che, come si evince dalla lettura della sentenza, il difetto di motivazione è stato rilevato sia con riguardo al contratto sia al rinvio che il documento contrattuale fa alla deliberazione del commissario straordinario, ritenendo che la motivazione ivi espressa (“l’azienda non ha personale proprio con qualifica dirigenziale”) fosse solo apparente e apodittica, non rispettosa del dettato previsto dalla norma citata; pertanto il ricorso deve essere rigettato;

nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, stante la mancanza di attività difensiva da parte della Azienda Forestale della regione Calabria;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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