Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16977 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 46/47/03, depositata il 5 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 46/47/06, depositata il 5 maggio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Teano, ha riconosciuto a M.G., medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, disattendendo l’eccezione di decadenza dal rimborso, richiesto con istanza del 23 gennaio 2004, in relazione all’anno d’imposta 1999.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente si duole della violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo l’intervenuta decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di quanto versato il 24 novembre 1999, avendo presentato la relativa istanza il 23 gennaio 2004; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” (Cass. n. 9885 del 2003, n. 1198 del 2005, n. 13478 del 2008). Pertanto, il contribuente è decaduto dal rimborso dei versamenti effettuati oltre quarantotto mesi prima della presentazione dell’istanza di rimborso, risalente, nella specie, al 23 gennaio 2004.

In ordine al secondo motivo, si osserva che la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non costituisce oggetto di adeguata censura.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo, concernente l’anno d’imposta 1999, è, nei termini indicati, manifestamente fondato, ed il secondo motivo è manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto ed il secondo deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto er non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per il 1999;

che le spese di lite, in considerazione dell’esito della controversia, vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente all’istanza di rimborso dell’IRAP per l’anno 1999.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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