Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16976 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rema alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO spa, già BBNCA INTESA spa, rappresentata e difesa

dall’avv. Falsitta Gaspare e dall’avv. Silvia Pansieri, ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Rita Gradara in largo

Somalia n. 67;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 53/3/06, depositata il 25 settembre 2006:

Udita l’avv. Rita Gradara per la controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia del territorio propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 53/3/06, depositata il 25 settembre 2006, che ne dichiarava inammissibile l’appello nei confronti della decisione di primo grado di annullamento della revoca dei benefici fiscali di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 concessi per la formalità di iscrizione ipotecaria a garanzia dell’apertura di credito accordata alla spa Zuccherificio del Molise dalla Banca Intesa spa.

Il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione ritenendo che non conteneva i motivi specifici dell’impugnazione, “atteso che l’ufficio si limita a ribadire molto sinteticamente quanto già esposto nelle controdeduzioni depositate nel primo giudizio”.

La spa Intesa Sanpaolo resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo l’amministrazione ricorrente critica la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che il requisito della specificità dei motivi sarebbe soddisfatto con l’individuazione dell’oggetto e dell’ambito del riesame – punti e questioni in ordine ai quali il riesame è richiesto -, e contestando il fondamento logico giuridico della statuizione impugnata attraverso il richiamo a contraria sentenza del giudice della nomofilachia; con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall’amministrazione finanziaria idonee a sostenere la legittimità dell’atto stesso e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, assolve l’onere d’impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53” (Cass. n. 14031 e n. 18111 del 2009).

Si è inoltre chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – , si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi. (Nella specie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di inammissibilità dell’appello, con il quale la ricorrente aveva riproposto al giudice di secondo grado, nella loro interezza, le stesse argamentazioni giuridiche disattese dal primo giudice, con esibizione, in aggiunta, dì una sentenza di legittimità suffragativa della sua tesi, riguardante la omologazione della disciplina dell’indennità di accompagnamento, spettante come invalida civile, a quella prevista per gli invalidi di guerra)” (Cass. n. 23742 del 2004).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo, assorbito l’esame del secondo, è manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli, avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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