Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16975 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17808-2017 R.G. proposto da:

La Fontenuova S.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, via Maresciallo Pilsudski n.

118, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI rappresentata

e difesa dall’Avv. DUCCIO M. TRAINA.

– ricorrente –

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, in

Roma, Piazza Barberini n. 12, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucia

Boia.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/17 della COMM. TRIB. REG. di TOSCANA

depositata il 11 gennaio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 43 del 2017, accoglieva parzialmente l’appello proposto da La Fontenuova S.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso della Società avverso gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative emessi dalla Regione Toscana sulla base di un precedente atto di contestazione relativo alla creazione di due discariche abusive (Omesso versamento del relativo tributo, con sanzioni per l’omessa registrazione delle operazioni di conferimento e della dichiarazione annuale, ai sensi rispettivamente della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, della L.R. Toscana n. 60 del 1996, art. 10 e art. 16, commi 2 e 6, con accessori) in via (OMISSIS) e via (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS) per gli anni 2006, 2007 e 2008. Nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, i giudici d’appello hanno dato atto che La Fontenuova S.r.l. era committente di lavori edili in appalto e subappalto e che, su indicazione del suo legale rappresentante nonchè amministratore unico, B.M., parte delle terre di scavo rinvenienti dal cantiere erano state depositate nei pressi dell’abitazione ove dimorava, di proprietà di una Società riconducibile alla moglie convivente del B. che ne aveva quindi la disponibilità, creando così un nuovo terrazzamento. Sulla base di detti fatti, in solido con gli appaltatori anche in sede penale, sorgeva la contestazione di gestione non autorizzata di rifiuti speciali e di creazione di discarica abusiva. La Commissione Tributaria Regionale ha ridotto il volume dei rifiuti abusivamente trattati, confermando la responsabilità della Società anche sulla base della sentenza penale di condanna inflitta per i medesimi fatti al B..

1.1. Avverso questa decisione, La Fontenuova S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.2. La Regione Toscana ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. La Società ricorrente, con l’unico motivo, denuncia la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, della L. R. Toscana n. 60 del 1996, art. 10 e dell’art. 2729 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo non sussistenti i presupposti per estendere alla Società committente la responsabilità in ordine all’ottenimento del parere dell’ARPAT per il riutilizzo delle terre, la quale incomberebbe esclusivamente sull’appaltatore, essendo stata violata la disposizione che consente di ricorrere alle presunzioni in ordine all’ingerenza della committente nell’attività dell’appaltatore, solo se queste siano gravi, precise e concordanti. In particolare si sostiene che il B., quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, pur avendo indicato il luogo ove smaltire le terre rinvenienti dal cantiere, non fosse a conoscenza, nè fosse tenuto a sapere della mancanza del parere ARPAT autorizzativo della discarica, poichè detto incombente gravava esclusivamente sugli appaltatori e non in capo alla Società committente oggi ricorrente; si aggiunge, inoltre, che la presunzione di responsabilità, fondata sul fatto incontestato che egli abitasse nel fabbricato adiacente i luoghi della discarica, sarebbe insufficiente, poichè egli non ne era il proprietario.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Pur riconoscendo che la responsabilità del trattamento dei rifiuti edili (nella specie terre di scavo) grava sull’appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita. In particolare, la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, prevede che “l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge” e la L. R. Toscana, art. 10, rubricato Soggetto passivo “1. Al pagamento del tributo, delle penalità è tenuto, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, lett. a), il soggetto che gestisce anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonchè, in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell’accertamento sull’esistenza di quest’ultima. 2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l’obbligazione solidale di cui al precedente comma è a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva. 3. L’obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l’utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all’accertamento della discarica stessa”, infine, la stessa L. R., art. 9, comma 1, sull’applicazione del tributo, recita “Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi della L. statale, art. 3, comma 32, ed ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV (Norme in materia ambientale) anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili: a) conferiti in discariche abusive; b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato”.

2.3. Cionondimeno risulta dagli atti come sia stato proprio il B. ad indicare il luogo ove smaltire il materiale scavato, così creando la discarica oggetto d’imposizione nei luoghi di cui aveva la disponibilità, pur non essendone formalmente il proprietario. Detto comportamento riconduce al concorso nella responsabilità in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico de La Fontenuova S.r.l., committente dei lavori da cui sono stati prodotti i rifiuti edili consistenti in terre di scavo oggetto di discarica non autorizzata. Sul punto va riportata la giurisprudenza penale di questa Corte la quale afferma che “in tema di gestione dei rifiuti, l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto” (Cass., Sez. 3 Pen., n. 11029 del 2015; v. anche Cass. n. pen. 53623 del 2016), nonchè “in tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso “giuridico” o in senso “materiale” e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti per regolare gli obblighi gravanti su costoro. Fattispecie in cui la Corte ha precisato che il trasferimento di tali obblighi nell’ambito di un contratto di appalto non comporta il venir meno della responsabilità del produttore degli stessi per le attività poste in essere dai soggetti deputati, a qualsiasi titolo, allo smaltimento medesimo (Cass., Sez. 3 Pen., n. 39952 del 2019).

2.4. In ogni caso la valutazione del quadro probatorio, anche presuntiva, spetta al giudice di merito quale giudice del fatto ed il suo convincimento sul punto non è sindacabile in sede di legittimità. Peraltro, “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Cass., Sez. 6-5 Civ., n. 16262 del 2017).

3. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna a carico della Società ricorrente alle spese del giudizio legittimità quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che quantifica in 5.600 Euro per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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