Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16975 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12168-2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVINO PANTUSO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RAP (RISORSE AMBIENTE PALERMO) S.P.A. – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CONCETTA CODIGLIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.V., con ricorso proposto al Tribunale di Palermo ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48, ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 14/3/2014 dalla R.A.P. s.p.a. (Risorse Ambiente Palermo), della quale era dipendente con mansioni di addetto all’impianto aziendale di erogazione del carburante. Il licenziamento è stato comminato a seguito di una contestazione disciplinare con la quale la società ha addebitato al lavoratore l’illecita sottrazione di carburante e di numerosi capi di abbigliamento aziendale;

2. il tribunale ha rigettato il ricorso e l’ordinanza è stata confermata dallo stesso giudice adito dal lavoratore con atto di opposizione;

3. contro la sentenza il M. ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, L. cit. alla Corte d’appello di Palermo, che, con sentenza pubblicata in data 7/3/2016, lo ha rigettato;

4. contro la sentenza, il lavoratore propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la società con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

6. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e lamenta che erroneamente il giudice non ha ritenuto di attendere la definizione del giudizio penale, seguito al fermo in flagranza di reato suo e di altri lavoratori e disposto dagli agenti di polizia che avevano effettuato l’appostamento il 17/12/2013;

1.1. il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti per la sospensione necessaria del processo;

1.2. in primo luogo, la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., costituisce un provvedimento meramente ordinatorio del processo, privo di influenza sulla decisione della causa: non può quindi costituire oggetto di impugnazione per cassazione nè ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nè dell’art. 111 Cost. (Cass. 22/10/1998 n. 10480);

1.3. solo dopo l’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, il cui art. 6 ha modificato l’art. 42 cod. proc. civ., possono essere impugnati con regolamento di competenza esclusivamente i provvedimenti positivi che dichiarano la sospensione del processo, ipotesi che qui non ricorre, perchè il ricorrente si duole della mancata sospensione (in tal senso, Cass. 17/6/2002, n. 8716);

1.4. in secondo luogo, il giudice di merito ha motivato il diniego della sospensione, rimarcando l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio penale per il quale è perseguito il M. ed il presente giudizio civile;

1.5. la statuizione è corretta, alla luce dell’art. 75 c.p.p., e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore, e posti a base del suo licenziamento per giusta causa si sia proceduto in sede penale, non determina alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, a seguito dell’emanazione del nuovo codice di procedura penale, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei soli casi eccezionali e tassativi previsti dall’art. 75 di detto codice (Cass. 27/5/1998 n. 5258; Cass. 11006 del 08/11/1997; Cass. 08/08/2003, n. 12027; Cass. ord., 01/10/2013, n. 22463; Cass. 17/11/2015, n. 23516; v. pure Cass. 20/03/2017, n. 7127), casi che qui non ricorrono;

2. il secondo motivo è anch’esso articolato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonchè sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e con esso la parte si duole della mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle giustificazioni da lui addotte ai fini di escludere per difetto dell’elemento psicologico la sua responsabilità penale per il delitto di furto, nonchè per non aver altresì espresso un giudizio di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata;

2.1. il motivo è sotto un duplice aspetto inammissibile;

in via preliminare va osservato che la Corte ha compiutamente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto grave la condotta del lavoratore e proporzionata la sanzione del licenziamento, richiamando l’art. 68 del C.C.N.L. (che al comma 3 punisce con il licenziamento senza preavviso il furto), valutando l’intensità dell’elemento psicologico (caratterizzato da dolo), la spiccata capacità organizzativa mostrata dal lavoratore nel realizzare i suoi scopi illeciti, secondo quanto descritto nel verbale di polizia;

2.2. nel suo giudizio, la Corte ha “pienamente condiviso” le argomentazioni del Tribunale, reputandole “logicamente coerenti con le acquisizioni fattuali”: il giudizio di rigetto, pertanto, è fondato sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata;

2.3. ricorre pertanto l’ipotesi di inammissibilità rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

2.4. sotto il profilo temporale, il giudizio per reclamo è stato instaurato, mediante il deposito del ricorso, il 3/11/2015, e dunque successivamente all’entrata in vigore dell’art. 348 ter cod. proc. civ., come inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a) convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 ((arg. ex art. 54, comma 2, D.L. cit., secondo cui la disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal 30 giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (12/8/2012);

2.5. sotto il profilo sistematico, non pare dubitabile, in accordo con la dottrina, che il reclamo previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, configuri “un vero e proprio appello, a cognizione piena, nonostante il nome utilizzato e nonostante la deformalizzazione che caratterizza… la fase istruttotid’, e non si ravvisano ragioni di incompatibilità per l’applicazione, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza della corte d’appello sul reclamo, dell’art. 348 ter c.p.c., nella parte riguardante il vizio di motivazione per la pronuncia cosiddetta “doppia conforme” (Cass., 10 luglio 2015, n. 14416; Cass., 29 ottobre 2014, n. 23021);

2.6. invero, l’art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, nel caso in cui l’inammissibilità dell’appello sia stata dichiarata per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della sentenza impugnata si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado;

2.7. nel caso in esame, come si è detto, la Corte, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la ricostruzione e la valutazione dei fatti operata dal primo giudice ed il ricorrente non ha dedotto una diversità delle quaestiones facti a fondamento delle due decisioni di merito;

2.8. il motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 è pertanto inammissibile;

3. la seconda ragione di inammissibilità sta nel rilievo che il vizio di motivazione non è dedotto secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5 (come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

3.1. le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 7 aprile 2014 nn. 8053, 8054, hanno precisato che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; inoltre, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

3.2. nel caso in esame, il ricorrente non lamenta alcuna “omissione” nel senso su precisato, ma piuttosto l’errata e contraddittoria valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio, prospettando un migliore e più appagante coordinamento degli stessi, così sollecitando “un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148);

4. per le su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal controricorrente, in applicazione del principio della soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.600,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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