Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16974 del 24/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16974 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12239-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

MOLTENI FRANCESCA (ex socio legale rappresentante
della EFFERRE Sas);
– intimata –

avverso la sentenza n. 113/44/2011 della Commissione
Tributaria

Regionale

depositata il 17/06/2011;

di

MILANO

del

6.6.2011,

Data pubblicazione: 24/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello della “Efferre sas” contro la sentenza
n.133/02/2010 della CTP di Pavia che aveva respinto il ricorso della predetta società
contro avviso di diniego di rimborso per IVA anno 2004 motivato con l’avvenuta
maturazione del termine di decadenza di cui all’art.21 del D.Lgs.546/1992.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che il credito della parte
contribuente per IVA versata in misura superiore al dovuto si consolida decorsi due
anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che
l’Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile nei
successivi tre mesi, sicchè il termine di prescrizione decennale del rimborso decorre a
partire dalla predetta scadenza, non essendo il diritto esigibile per l’innanzi.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato su violazione di legge che, dal
contesto del motivo, si desume essere l’art.2495 cod civ, e che va esaminato a
preferenza di quello che lo precede per la sua pregiudizialità logica) la parte
ricorrente si duole del fatto che il giudicante non abbia dichiarato il difetto di
legittimazione della società contribuente, nonostante fosse stato eccepito nel grado di
appello che la società medesima aveva provveduto a cancellarsi dal registro delle
imprese già il 26.2.2004 e quindi già prima dell’instaurazione del giudizio di primo
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letti gli atti depositati

grado, siccome risulta dalla certificazione della Camera di Commercio di Pavia che la
parte ricorrente ha prodotto nel presente grado di giudizio.
Occorre preliminarmente affermare l’ammissibilità della formulazione in questo
grado di giudizio della eccezione relativa al difetto di legittimazione della società
contribuente sin dal primo grado di giudizio (ed in considerazione dell’intervenuta
della proposizione del ricorso di primo grado), alla luce della giurisprudenza del
Supremo Collegio che considera rilevabile detto difetto anche d’ufficio in ogni stato e
grado del processo. Infatti:” È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella
parte in cui consente il rilievo d’ufficio della questione attinente alla legittimazione ad
agire in ogni stato e grado del processo; infatti, la “legitimatio ad causam” non attiene
al merito della causa ma alla regolare instaurazione del contraddittorio, la cui
sussistenza può essere accertata dal giudice, sulla base della prospettazione offerta
dall’attore, sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno, e
senza necessità d’impulso delle parti, senza che ciò arrechi un “vulnus” al diritto di
difesa delle stesse”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11837 del 22/05/2007)
Ciò posto, deve evidenziarsi che è giurisprudenza ormai consolidata quella secondo
cui:”Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva
all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale
adempimento efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione della società di
capitali, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti
capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacità processuale ex art. 75,
terzo comma, cod. proc. civ. – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una
società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data
suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi
automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l’evento
interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società” (Cass. Sez. 3,

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vigenza della nuova formula dell’art.2495 cod civ in data 1.1.2004 e perciò prima

Sentenza n. 8596 del 09/04/2013; conforme, nella specifica materia tributaria, Cass.
Sez. 5, Sentenza 13.7.2012, n.11968).
Non resta che concludere per la fondatezza del secondo motivo di ricorso, donde
consegue che la pronuncia qui impugnata deve essere cassata senza rinvio e che la
Corte potrà pronunciarsi anche nel merito (non essendovi esigenza di nuovi
rimborso, siccome proposta da soggetto non legittimato.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 16 settembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.000,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014
Il Pres

accertamenti di fatto) rigettando l’impugnazione del provvedimento di diniego di

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