Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16974 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6391-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCARA’ SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di SIRACUSA, depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con scrittura privata registrata a (OMISSIS) il (OMISSIS) la San Paolo s.r.l., in liquidazione, operante nel settore dell’edilizia pubblica e privata cedeva alla Edilizia Cavarra s.r.l. il ramo di azienda inerente l’edilizia pubblica dichiarando il valore di Euro 200.000,00.

Con avviso di rettifica e liquidazione notificato il 19.10.2009 l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di (OMISSIS) rideterminava il valore dell’avviamento in Euro 978.015,00.

Impugnato detto atto impositivo da parte del liquidatore della società, a seguito dell’esito negativo dell’istanza di accertamento con adesione, la CTP di Siracusa con sentenza del 20.10.2011, pur ritenendo legittima la rettifica operata dall’Ufficio, accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il valore dell’avviamento in Euro 303.387,00.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate che assumeva l’erroneità della decisione dei giudici di prime cure, la CTR della Sicilia con sentenza del 29.7.2013 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza la Agenzia delle Entrate e del Territorio proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva la controparte con controricorso. Il contro ricorrente depositava altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva condiviso la decisione dei giudici di primo grado che avevano rideterminato il valore di avviamento senza che la contribuente avesse mai avanzato alcuna richiesta in tal senso nonostante in appello avesse lamentato l’ultrapetizione.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 e art. 52, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata era errata laddove il giudice di appello aveva condiviso il metodo applicato dai giudici di primo grado per determinare il valore di avviamento dell’azienda.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Vizio motivazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata risulti viziata anche dal punto di vista motivazionale risultando errato e non condivisibile l’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

A parte il rilievo preliminare che non risulta trascritto nel ricorso il motivo di appello con cui l’Agenzia delle Entrate ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado e che l’atto di appello non risulta neanche allegato, la censura risulta priva di fondamento.

Ed invero il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 18777/20).

Pertanto nella specie il giudice tributario ben poteva ridurre la pretesa impositiva anzichè confermarla integralmente.

I motivi secondo e terzo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto involgono la medesima questione della valutazione dell’avviamento operata dal giudice di appello, sono fondati.

La sentenza impugnata sul punto si limita a statuire che “va condiviso il metodo applicato dai primi giudici per determinare il valore dell’avviamento” rilevando altresì che l’appellante Agenzia delle Entrate non aveva sollevato alcuna censura in ordine al metodo applicato dai primi giudici.

Va in primis rilevato che, contrariamente a quanto assunto dalla CTR, la Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello ha contestato il criterio adottato dai giudici di primo grado. Ed, infatti, nel processo tributario la mera riproposizione a supporto del gravame delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (vedi Cass. Sez. 5, n. 32954/18).

Una volta ritenuto che il criterio di valutazione dell’avviamento è stato contestato dall’Ufficio, va rilevato che la sentenza di secondo grado, nel condividere tout court il metodo applicato dai primi giudici per determinare il valore dell’avviamento, non ha in alcun modo chiarito quale sia stato il calcolo effettuato.

E’ incontroverso che in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per la cessione d’ azienda, ai fini del calcolo del valore dell’avviamento commerciale della stessa, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dal detto art. 2, comma 4. Al fine dell’interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre (vedi Cass., Sez. 5, n. 18941 del 2018).

Ciò premesso, posto che l’Ufficio basandosi sul criterio della media dei ricavi di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, ha determinato il valore di avviamento in Euro 978.015,00, basandosi sui calcoli riportati a pg. 8 del ricorso per cassazione, non è stato chiarito nè è altrimenti evincibile come il giudice di prime cure sia giunto a determinare tale valore in Euro 300.000,00 ovvero quale sia stato il criterio adottato ed i calcoli effettuati tenendo conto oltre tutto della macroscopica differenza tra gli anzidetti valori. Nè la CTR, limitandosi a recepire la valutazione del giudice di primo grado, ha in alcun modo dissipato tale dubbio.

In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo e terzo, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame del profilo evidenziato.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della. Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA