Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16974 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 11/08/2016), n.16974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., in proprio e quale erede di G.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Benedetto Cairoli 2,

presso l’avv. Alessandro Dagnino, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2011 della Commissione tributaria

centrale, Sezione di Palermo, depositata il 9 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2016 dal Pres. Schirò Stefano;

udito, per la ricorrente, l’avv. Alessandro Dagnino, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, l’avv. dello

Stato Garofoli Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9 marzo 2011 la Commissione tributaria centrale, Sezione di Palermo, accoglieva il ricorso proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Palermo in data 19 aprile 1990, che aveva accolto il gravame proposto dal contribuente G.A. contro la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Palermo, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Intendenza di Finanza di Palermo all’istanza di rimborso delle ritenute erariali operate sull’indennità di buonuscita dello stesso G., dipendente del Banco di Sicilia, in pensione dall’1 gennaio 1976.

Osservava la Commissione tributaria centrale che, non rientrando il Banco di Sicilia fra i soggetti indicati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 29, comma 1, (ossia fra le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo), ai quali è rivolto il meccanismo della cosiddetta ritenuta diretta, doveva ritenersi che nella fattispecie era applicabile la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede la decadenza dall’istanza di rimborso decorso il termine di 18 mesi dal versamento, e non il precedente art. 37 che prevede il più ampio termine decennale di prescrizione. Pertanto, rilevata la tardività dell’istanza di rimborso, la Commissione tributaria centrale annullava senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarava non dovuto il rimborso richiesto dal contribuente.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione G.F., in proprio quale erede di G.A., sulla base di due motivi e memoria, a cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi che il ricorso per cassazione, formalmente proposto e notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese, sia stato proposto esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria (Cass. 2007/9604), come si evince anche dalla memoria depositata dalla ricorrente per l’udienza del 21 giugno 2016 e rivolta soltanto nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, del D.P.R. n. 1074 del 1965, art. 8 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 29, deduce che:

– il Banco di Sicilia, nell’anno in cui ha operato la ritenuta, era un ente pubblico regionale e in particolare un ente pubblico strumentale della Regione siciliana;

– detto istituto ha operato la ritenuta alla fonte direttamente e non attraverso un ente previdenziale;

– le ritenute Irpef operate dalla Regione siciliana o da enti alla stessa appartenenti hanno natura di ritenute dirette e non di versamenti a titolo di sostituzione d’imposta.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 3, della L. n. 114 del 1977, art. 15 e del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 12, lett. c), deduce nel merito l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul reddito per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Il primo motivo è infondato, alla luce del principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 8479 in data 8 aprile 2009, a cui il collegio intende dare continuità e in forza del quale “nella Regione Sicilia, qualora l’imposta sia stata riscossa attraverso il sistema della ritenuta effettuata dalla Regione medesima, l’eventuale rimborso non può essere richiesto mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37, che riguarda il solo caso in cui la ritenuta diretta sia effettuata dallo Stato o dalle sue Amministrazioni, ma con il rispetto delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 602, con conseguente applicazione del termine di decadenza di diciotto mesi. Ciò in quanto anche in detta Regione, cui lo statuto speciale ha attribuito autonoma potestà normativa in materia tributaria, il potere di accertamento dei tributi è rimasto allo Stato, che lo esercita attraverso i suoi organi e si avvale, per la riscossione dei tributi, della propria legislazione, senza che sia possibile mettere in discussione, estrapolare o variare le relative cadenze procedimentali”.

Alla stregua del principio enunciato, restano assorbite le deduzioni difensive della ricorrente sulla natura del Banco di Sicilia quale ente pubblico regionale e in particolare quale ente pubblico strumentale di detta Regione, nonchè il secondo motivo di ricorso.

Il gravame va pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in motivazione, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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