Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16973 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3112-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

MARGANA 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS), UFFICIO

TERRITORIALE ROMA (OMISSIS) TUSCOLANO – AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 131/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.M. e S.D., in qualità di soci della società Nomade s.r.l., conferivano in detta società in ragione di un mezzo indiviso ciascuno, la piena proprietà di un terreno sito in (OMISSIS) a liberazione della sottoscrizione di aumento di capitale deliberato per la quota di Euro 50.000,00 ciascuno.

Con avviso di rettifica e liquidazione notificato in data 24.12.2010 a B.M., l’Ufficio territoriale di Roma (OMISSIS) Tuscolano dell’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare il valore della quota conferita ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dai dichiarati Euro 50.000,00 ad Euro 276.000,00.

Proposto ricorso da parte della contribuente, la CTP di Roma con sentenza in data 22.11.2011 accoglieva parzialmente il ricorso.

Interposto appello avverso detta pronuncia, la CTR del Lazio con sentenza in data 17.4.2013, accogliendo in parte il gravame operava una ulteriore riduzione (del 30%) rispetto a quella disposta dal giudice di primo grado, tenendo conto della limitatezza dell’area destinata ad immediata edificazione. Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato non avendo tenuto conto della circostanza, decisiva per il giudizio, che i terreni oggetto del conferimento sono terreni agricolo-boschivi in base alle previsioni del PRG.

Il motivo è infondato.

Va premesso che dopo l’emanazione del decreto “Visco – Bersani” (art. 36, comma 2), e dopo la pronuncia della S.C. a sez. un. n. 25506 del 2006 ai fini tributari sono considerati edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell’approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia anche se l’aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità ma soltanto l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli. Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la CTR ha tenuto conto nel determinare il valore dei terreni della loro tipologia come risultante dal PRG.

Sul punto invero ha motivato che “..deve considerarsi, come ha osservato l’Ufficio resistente che trattasi di un terreno situato in zona (OMISSIS) – espansione-sottozona (OMISSIS) – espansione in centri agricoli, classificazione che non permette di ridurne il valore semplicemente alla stregua di aree agricole ed in parte boschive…”.

A riguardo, peraltro, la CTR non si è limitata ad aderire alla stima dell’Agenzia del Territorio, che per la sua provenienza non è dotata di fede privilegiata o di speciale forza dimostrativa, ma ha indicato i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, basta su elementi estimativi ritenuti affettivamente consoni alla fattispecie, valutazione peraltro corroborata dal richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui il valore venale di un’area è influenzato direttamente dalle potenzialità edificatorie che discendono dalle semplici previsioni dello strumento urbanistico generale all’epoca vigente ed, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (vedi Cass., Sez. 5, n. 3826 del 2018). Nè parte ricorrente può chiedere alla Corte l’espressione di un giudizio sostitutivo che rinnovi il potere di governo del materiale probatorio, attività questa riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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