Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16973 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/08/2020), n.16973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M., rappr. e dif. dall’avv. Antonella Natale,

antonella.natale.avvocato-pec.it, elett. dom. presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione, come da procura spillata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 4.12.2018, n. 14110/2018,

in R.G. 3458/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 21.7.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.M.A. impugna il decreto Trib. Ancona 24.10.2018, n. 12562/2018, in R.G. 3073/2018 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale ha così ritenuto: a) insussistenti gli atti di persecuzione, come pure la esposizione a violenze, torture o trattamento degradanti a carico del richiedente, nonchè la individualizzazione del timore di subire rischi per danni gravi in caso di rimpatrio; b) nonostante la credibilità del narrato, insussistenti i presupposti per concedere la protezione richiesta, stante la natura privatistica del conflitto in cui il richiedente era stato coinvolto in Gambia, nella specie con fuga per timore di arresto di polizia per supposto utilizzo di macchina taglia legna non registrata; c) alla luce delle fonti internazionali (tra cui UNHCR, EASO, Amnesty International), insussistente una generalizzata compressione dell’esercizio dei diritti umani fondamentali, specie all’esito di un nuovo regime politico più democratico, nè più esistente un conflitto armato diffuso pericoloso per i civili; d) escluso ogni profilo di elevata vulnerabilità e comunque di una condizione soggettiva che, al rientro, precluda al richiedente l’esercizio dei diritti fonda mentali, tenuto conto della situazione oggettiva del Paese di provenienza e del difetto di prova di un percorso d’integrazione sociale e lavorativa in Italia;

3. il ricorso descrive un motivo censura; ad esso resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta solo la ritenuta insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, avversando il decreto sia per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 che per vizio di motivazione, avendo erroneamente il tribunale circoscritto la portata di questa residuale forma di diritto d’asilo, rispetto all’art. 10 Cost., introducendo canoni di vulnerabilità limitativi;

2.il ricorso è inammissibile, per plurimi profili; premette il Collegio che costituisce principio consolidato, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale garantite dal nostro ordinamento, in conformità al diritto unionale (art. 78 TFUE), che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 16362/2016, 11110/2019);

3.nella vicenda, la motivazione con la quale il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, necessariamente ha preso le mosse – in termini progressivi rispetto alle altre due domande, rigettate – sia dal contesto socio-economico nazionale del Paese di eventuale rimpatrio, escludendo la sussistenza di conflitti armati ed altresì una generale e radicale assenza di godimento dei diritti umani, sia la situazione del richiedente, sotto il profilo della sua insufficiente integrazione; si tratta di circostanze la cui contestazione, per un verso, difetta di autosufficienza, avendo omesso il richiedente di riportare altri fatti specifici che, ritualmente introdotti nel contraddittorio processuale ed alternativi a quelli apprezzati e rendicontati dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre, ove non decisivamente trascurati, ad una diversa considerazione di vulnerabilità;

4.per altro verso, non appare scalfita da idonea censura la motivazione con cui il tribunale, pur dando conto di alcuni elementi indizianti della integrazione, ne ha giudicato insufficiente l’ampiezza, perchè circoscritti anche temporalmente a pochi episodi di saltuarietà collaborativa, nonchè carente la qualità dei titoli di relazione sociale, culturale, linguistica, abitativa e dunque della pluralità di indici di interazione comunitaria;

5.appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal tribunale, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il generico rinvio alle difficoltà e alle aspettative connesse al rientro e, prima ancora, incertamente legate all’espatrio; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; stante la soccombenza sono poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come da dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito e gli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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