Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16973 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 11/08/2016), n.16973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25029-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PS PUNTO SUPEREDILE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti con la quale la CTR Lombardia, a conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento notificata alla s.r.l. Punto Superedile a fronte del tardivo versamento dell’IVA periodica, a cui la contribuente si era ritenuta legittimata in forza di quanto consentito dal D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3.

La CTR ha respinto il gravame ritenendo che il “il D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3, deve essere interpretato nel senso che, per effetto dell’affidamento della contabilità a terzi e della conseguente difficoltà di tenere sotto controllo i propri conti, il contribuente abbia a disposizione un mese in più per effettuare il calcolo dell’IVA dovuta mensilmente e di conseguenza anche per eseguire il relativo versamento”. Di conseguenza i versamenti periodici dell’IVA eseguiti dal contribuente entro il giorno 16 del secondo mese successivo devono nella specie reputarsi “tempestivi”.

Il mezzo erariale si vale di un solo motivo.

Non ha svolto attività difensiva la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’Agenzia ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.P.R. n. 100 del 1998, art., comma 1, poichè, al contrario di quanto sostenuto dal giudice d’appello, “l’art. 1, comma 3, cit. ha semplicemente cambiato il mese di riferimento sulle cui risultanze calcolare l’IVA dovuta, ma ha lasciato invariato il termine di pagamento dell’IVA così come disciplinato dal comma 1 del citato D.P.R. n. 100 del 1998”.

2.2. Il motivo è fondato.

Osservato previamente che il D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3, adottato in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 136, regolando la fattispecie del versamento della differenza tra l’ammontare complessivo dell’INA esigibile e quello dell’IVA detraibile, a suo tempo disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 1, abrogato dal D.P.R. n. 100 del 1998, art. 2, con decorrenza dal 1.5.1998 prevede, quando la tenuta della contabilità sia affidata a terzi, che “a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità’ e ne abbia dato comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente”, questa Corte ha reiteratamente affermato che “in materia d’IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta, atteso che lo stesso del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 4, prevede espressamente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell’imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento” (5401/16; 15636/15; 8814/13).

Ne discende che è manifesto l’errore interpretativo commesso dalla CTR ritenendo che la norma, autorizzando la liquidazione dell’imposta sulla base della differenza registrata con il secondo mese precedente, abbia anche inteso differire il termine per il versamento, per il quale resta invece inderogabilmente fissata la data del 16 del mese successivo a quello di riferimento.

3. Accolto, dunque, il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttiva.

4. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate con riguardo ai gradi di merito, attesa l’intervenuta stabilizzazione del quadro interpretativo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in Euro 1300,00 oltre spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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