Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16972 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 11/08/2016), n.16972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20378/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUCA BAR DI B.R. & C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURO BOFFA con studio in SAVONA P.ZZA MAMELI 4/2

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata l’08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza in atti della CTR Liguria che, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento emanato a rettifica della dichiarazione IVA della parte per l’anno 1994 e notificato alla stessa il 2.8.2004 in pretesa applicazione del differimento dell’ordinario termine quadriennale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, seconda parte.

La CTR ha motivato il proprio assunto affermando che “nel caso di specie il termine di prescrizione per l’accertamento dell’ufficio è scaduto il 31.12.1999 in quanto la modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, ha avuto effetto dal 1 gennaio 1998 e pertanto è applicabile solo alle dichiarazioni IVA presentate a rimborso successivamente a tale data o, eventualmente, alle richieste di documentazione effettuate dall’ufficio dal 1/1/1998”. Conseguentemente l’avviso di rettifica, essendo stato notificato il 2.8.2004, “è stato emesso dall’ufficio oltre i termini di decadenza”.

Il mezzo erariale si vale di un solo motivo di ricorso, al quale replica la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente si duole per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’errore di diritto in cui è incorsa la CTR nell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 10, poichè, contrariamente all’assunto fatto proprio dal decidente, “il differimento dei termini di cui all’art. 57, comma 1, seconda periodo, si deve applicare anche a tutti quei casi in cui, come nell’odierna fattispecie, l’ordinario termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo (previsto dall’art. 57, comma 1, primo periodo) non fosse ancora decorso”, sicchè, essendo il termine in questione ancora pendente al momento della entrata in vigore della norma modificatrice, “si deve ritenere applicabile ratione temporis, anche nella presente fattispecie, l’ipotesi di allungamento dei termini contemplata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, citato secondo periodo “.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, nel testo vigente all’epoca recitava tra l’altro, nel secondo inciso, che “nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna”. La previsione introdotta a seguito dell’integrazione dell’originario dettato del D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 10, comma 1, al fine di evitare le frodi o il mancato assolvimento dell’imposta a danno dell’Erario da parte di quei contribuenti che, non ottemperando deliberatamente alla richiesta dell’Ufficio di presentazione di detta documentazione, mirano a far decorrere i termini di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni, allo scopo di legittimare posizioni irregolari o debitorie nei confronti dell’Ufficio, che si troverebbe così nell’impossibilità di poter effettuare i necessari controlli – è entrata in vigore, come previsto dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 11, comma 8, a decorrere dal 1 gennaio 1998, sicchè a partire da quella data non solleva obiezioni il fatto che, allorchè si richieda a rimborso un’eccedenza detraibile, il termine per l’accertamento, se il contribuente produca i documenti richiesti dall’ufficio oltre il termine di quindici giorni, sia differito a decorrere dal sedicesimo giorno del tempo impiegato dal contribuente per provvedere alle produzioni richieste.

2.4.1. La questione qui dibattuta – sul pacifico presupposto di fatto che l’Agenzia aveva instato la produzione con richiesta notificata l’8.7.1997 e che la parte vi aveva dato riscontro solo nel marzo 2004 – è se il differimento disposto dalla norma si applichi solo alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1998 con l’ovvia conseguenza, su cui si è attestata la pronuncia in esame, che di esso non si possa fare un’applicazione retroattiva ovvero alle dichiarazioni presentate in epoca antecedente o se, al contrario, come crede l’impugnante, esso si applichi anche alle dichiarazioni antecedenti per il quale il termine di accertamento non sia ancora decorso rendendo possibile perciò la notificazione dell’accertamento anche successiva alla scadenza del termine ordinario.

2.4.2. Questa Corte, pur senza prendere posizione partitamente sulla questione di diritto intertemporale che qui si dibatte, ha tuttavia avuto occasione di affermare – con un obiter dictum, atteso che nella specie era in discussione se il termine del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, primo inciso, si applichi o meno all’istanza di rimborso – sul rilievo che la menzionata modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, ad opera del D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 10, si applica a decorrere dall’I.1.1998, che essa “non opera quando il termine per gli accertamenti sia scaduto in precedenza” (4616/14).

2.4.3. L’asserto, che a contrario si ritrae da questa incidentale enunciazione, in guisa del quale, dunque, la menzionata modifica dovrebbe applicarsi antecedentemente alla sua entrata in vigore se il termine per l’accertamento sia ancora pendente – e che rende conseguentemente errata la pronuncia qui impugnata – riscuote più concreto costrutto alla luce di un duplice argomento. Sotto il profilo letterale, la lettura della disposizione da parte del giudice d’appello si mostra viziata da un’evidente intervento di ortopedia giuridica a cui è stato sottoposto il D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 11, comma 8, – che fissa l’entrata in vigore dell’integrazione introdotta nell’art. 57 ad opera del precedente art. 10, al 1 gennaio 1998 -, dal momento che esso si limita a stabilire che “le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998”, sicchè ne risulta alterato il dettato se si reputa che l’art. 10 si applicherebbe alle “dichiarazioni” presentate dal 1 gennaio 198, come appunto qui sostiene il giudice d’appello introducendo nel testo della norma un elemento letterale che in essa non figura.

Vi è poi da osservare sotto un profilo logico-razionale che, se il differimento del termine decretato dalla norma integrativa concerne l’ordinario termine di accertamento, prorogandone l’estensione a decorrere dal quindicesimo giorno della richiesta per il tempo impiegato dal contribuente a produrre i documenti richiestigli, è al termine che occorre guardare, di modo che se al i gennaio 1998 quel termine – come è appunto accaduto nella specie – non sia ancora decorso, è su quel termine che si rifletterà la proroga, diversamente risultandone altresì frustrate le finalità antielusive di essa in relazione a quei contribuenti che, pur essendo a quella data ancora passibili di accertamento, godrebbero dell’assurdo privilegio di poter continuare a presentare i documenti richiesti dall’ufficio quando il termine dell’accertamento sia scaduto o sia prossimo alla scadenza.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va perciò conseguentemente cassata. La causa può essere decisa nel merito ricorrendo le condizioni dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Spese alla soccombenza in questo giudizio e compensate nei giudizi di merito stante la novità della questione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 oltre alle spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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