Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16972 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23706-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO ROCCELLA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – G.A., proprietaria di un’unità immobiliare facente parte del condominio di via (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza del condominio dal Tribunale di Genova per il pagamento della somma di Euro 10.028,04, richiesta a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie.

1.1. – Resistendo il condominio, il Tribunale in parziale accoglimento dell’opposizione riduceva la somma dovuta a Euro 9.028,74.

1.1. – Sull’appello principale della G. e incidentale del condominio, la Corte d’appello di Genova con sentenza n. 251/14, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava G.A. al pagamento in favore del predetto ente di gestione della minor somma di Euro 6.028,04. In particolare, limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale osservava, in ordine all’importo di Euro 3.177,74 relativo alla quota parte di realizzazione di una condotta fognaria, che il riparto della spesa era stato approvato dall’assemblea condominiale col voto favorevole del rappresentante della G.; che la relativa contestazione era tardiva oltre che infondata; che il condominio aveva affermato di aver verificato a mezzo di un’indagine tecnica che due utenze sulle tre totali dell’appartamento della G. erano collegate alla condotta fognaria condominiale; che in forza di ciò l’amministratore del condominio, col beneplacito dell’assemblea, aveva provveduto a rettificare il riparto della spesa in senso più favorevole alla predetta condomina; e che, ad ogni modo, quest’ultima non aveva provato il proprio assunto, ossia che la nuova condotta fognaria non fosse nè utilizzata nè utilizzabile dal proprio appartamento.

2. – Per la cassazione di tale sentenza G.A. propone ricorso, affidato a due motivi.

2.1. – Il condominio di via (OMISSIS), è rimasto intimato.

2.2. – Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1 e proposta dal consigliere relatore la reiezione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria.

3. – Il primo motivo di ricorso allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 1123 c.c., comma 2 e degli artt. 324, 112, 346 e 333 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la Corte territoriale rilevato il giudicato interno sull’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, per cui nulla era dovuto dalla sig.ra G. per la nuova fognatura che non serviva il suo appartamento. Giudicato la cui formazione sarebbe dimostrata dal fatto che la G. aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui il Tribunale, pur affermando che nulla era dovuto per la condotta fognaria, non aveva poi dedotto la relativa posta dal debito; e che, dall’altra parte, il condominio non aveva proposto impugnazione incidentale sul medesimo punto.

3.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile per due distinte ragioni.

3.1.1. – La prima è data dal difetto di autosufficienza della censura, che si limita ad estrapolare una frase dalla sentenza di primo grado (“quanto alla condotta fognaria è chiarito che nulla viene richiesto alla Sig.ra G. per la nuova fognatura che non serve il suo appartamento”: così a pag. 7 del ricorso) senza riportarne compiutamente il contesto logico, sicchè non è dato di comprendere il senso assertivo o semplicemente narrativo della frase stessa.

3.1.2. – La seconda consiste nell’intrinseca contraddittorietà della censura, che da un lato sostiene il giudicato interno che negherebbe il debito, e dall’altro ammette che la medesima sentenza di primo grado avrebbe, ciò non di meno, condannato la G. a pagare una somma comprensiva del medesimo debito assertivamente escluso. Il che dimostra l’inesistenza del preteso giudicato interno, questo non potendosi dare in presenza di statuizioni che la stessa parte ricorrente deduce essere contraddittorie.

3.1.2.1. – Non senza considerare, infine, che sempre la stessa parte ricorrente a pag. 9 del ricorso (nell’esporre il secondo – non subordinato – motivo di censura) riporta un brano del proprio atto d’appello in cui qualifica(va) come “sibillina” la medesima frase della sentenza impugnata, cui ora ascrive la forza del giudicato.

4. – Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa motivazione su di un “punto” (sic) decisivo della controversia, consistente nell’addebito delle spese di rifacimento della condotta fognaria. Trascritta parte della citazione in appello, della comparsa conclusionale e della memoria di replica del medesimo giudizio di secondo grado, la ricorrente riporta, altresì, il brano della sentenza impugnata che tratta della questione relativa all’addebito della somma di Euro 3.177,74 per la nuova condotta fognaria, per poi concludere che la Corte distrettuale non avrebbe minimamente motivato sull’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, che pur riconoscendo non dovuta la somma avrebbe non di meno omesso di detrarla dal maggior importo del decreto ingiuntivo.

4.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

Oltre a riprodursi il medesimo difetto di autosufficienza che inficia il primo mezzo d’annullamento, e in disparte il fatto che il giudice d’appello deve valutare la giustizia della sentenza di primo grado, non potendosi limitare ai soli profili di legittimità (salvo le ipotesi, nella specie non ricorrenti, di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), è sufficiente osservare che la Corte d’appello ha espressamente motivato sull’esistenza del residuo debito della G. per le spese di realizzazione della nuova condotta fognaria ed ha, pertanto, implicitamente risposto anche alla doglianza dell’allora appellante principale, sostituendo ad ogni modo la propria valutazione dei fatti a quella operata dal giudice di primo grado. Con il che è esclusa in radice qualsivoglia ipotesi di omesso esame di fatti decisivi, unica ipotesi configurabile nell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Nulla per le spese, non avendo il condominio svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

7. – Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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