Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16971 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/03/2017, dep.07/07/2017), n. 16971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20989-2014 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, 102,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA AMORUSO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE REGIONI BASI LICATA CALABRIA
CAMPANIA LAZIO MOUSE, COMUNE FIRENZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 221/2014 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il
05/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 221/14 del Tribunale di Locri, in funzione di giudice d’appello;
che le parti intimate, Equitalia Sud s.p.a. e Comune di Firenze, non hanno svolto attività difensiva;
che, attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
che con atto datato 27.2.2017 ricorrente ha rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, ai sensi della norma suindicata, senza regolamento delle spese;
che non v’è luogo a raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017