Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16970 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 12/08/2020), n.16970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5726/2019 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5337/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 da NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI IN CAUSA

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3 agosto 2018 ha respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva dell’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale.

Viene proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi possono essere come di seguito riassunti:

1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella richiesta di personale audizione, invece non delibata e non disposta;

2) violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, con riguardo all’obbligo di collaborazione istruttoria, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto svolgere un ruolo attivo provvedendo a disporre l’audizione del richiedente, al fine di valutare ed approfondire i temi rilevanti;

3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle dichiarazioni rese e nelle produzioni giudiziali del richiedente, mentre la situazione in Guinea risulta del tutto grave e pericolosa;

4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la Corte di merito escluso la sussistenza di un danno grave in caso di rientro del richiedente nel Paese di origine, in cui si riscontra una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale;

5) (sebbene rubricato ancora come “1”) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di appello tenuto in considerazione il grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – La Corte territoriale ha osservato che l’appellante ha omesso persino di indicare gli specifici elementi, di natura soggettiva, tali da far ipotizzare il rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o altro, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3. Infatti, il richiedente si è limitato a dichiarare di avere lasciato la Guinea perchè, mentre svolgeva il proprio lavoro di raccolta e smaltimento di gusci di noci, si era sviluppato un incendio per il forte vento ed esso aveva distrutto il raccolto dei frutteti adiacenti, onde egli correva il rischio di essere incolpato ed ucciso dai vicini per tale ragione, ed era scappato, senza avvertire la polizia.

Ha concluso trattarsi di una controversia nei rapporti tra vicini, estranea al disposto normativo.

Quanto alla protezione sussidiaria, ha escluso la presenza di un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in quanto, con riguardo alle lettere a) e b), la vicenda è, appunto, strettamente personale; con riguardo alla lettera c), la situazione della Guinea è al momento alquanto stabile, gode di governo a legittimazione popolare e sta emergendo dal precedente periodo di crisi.

Nè il richiedente, afferma la corte del merito, ha allegato neppure circostanze idonee a fondare la protezione umanitaria, con riguardo a condizioni si vulnerabilità personale, neppure evidenziate in tesi dal ricorrente, che ha solo mostrato precedenti cicatrici, non indice di uno stato di salute compromesso.

3. – Ciò posto, il primo ed il secondo motivo, da esaminare insieme in quanto strettamente connessi pertinendo alla doglianza della mancata audizione, sono inammissibili per manifesto contrasto con i consolidati precedenti della Corte.

Quanto alla doglianza, secondo cui la Corte avrebbe dovuto procedere nuovamente all’audizione, per colmare lacune e chiarire la sua posizione, essa non condurrebbe, anzitutto, al vizio di omesso esame con violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, onde tale argomento è manifestamente infondato.

Inoltre, va rilevato che, come è stato precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C- 348/16, Moussa Sacko, “(I)a direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è, del resto, coerente con la giurisprudenza della Corte Europa dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa prospetti questioni di fatto e di diritto che possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Deve quindi escludersi la sussistenza dell’obbligo, da parte della Corte a disporre un nuovo esame; nè il ricorrente espone quali elementi di fatto avrebbe potuto in quella sede chiarire.

Con siffatti principi non si confronta la difesa del ricorrente che genericamente, e quindi in modo inconcludente, richiama il dovere di collaborazione istruttoria gravante sui giudici di merito.

4. – Il terzo motivo è inammissibile, non indicando il ricorrente neppure il fatto storico, risultante dagli atti, il cui esame sarebbe stato omesso.

5. – Il quarto motivo è inammissibile, in quanto propone, sotto l’egida della violazione di legge, un vizio in realtà di puro merito.

La corte del merito ha ribadito più volte che la vicenda narrata è strettamente personale, dunque inidonea ad integrare il danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, anche perchè la situazione della Guinea è al momento tale da escludere la situazione di cui alla lettera c) della predetta disposizione.

Dunque, il motivo, che è affetto da completa genericità e che si risolve in una mera riproposizione di tesi difensive, disattese dai giudici di appello, senza confrontarsi, secondo i contenuti del proposto mezzo, con la motivazione del provvedimento impugnato (Cass. 24/09/2018 n. 22478), è inammissibile.

6. – Il quinto motivo è del pari inammissibile.

La corte del merito ha rilevato persino l’assenza di allegazione in ordine ad adeguate circostanze di fatto, che possano integrare i presupposti della protezione umanitaria, con riguardo alle condizioni di vulnerabilità personale.

Dunque, il motivo, che non si confronta neppure con la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile.

7. – Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata articolato difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA