Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16970 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19404-2014 proposto da:

M.A., M.L., M.N. e M.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO

GIACOBONE;

– ricorrenti –

contro

B.G. e B.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato CARLO RASINI;

– controricorrenti –

e contro

B.A. B.A., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 221/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.A. agiva innanzi al tribunale di Voghera per l’annullamento del testamento olografo di B.S. nei confronti di B.E., G., A., Al. e G., nonchè di M.N., L. e F.;

che, costituiti B.E. e M.N., L. e F., contumaci gli altri convenuti, il tribunale rigettava la domanda;

che, adita da M.A., N., L. e F., la Corte d’appello di Milano all’udienza del 4.6.2013 rilevava la nullità della citazione in appello che, notificata il 4.10.2010, recava quale data dell’udienza di prima comparizione quella del 24.2.2010, nullità da ritenersi sanata solo quanto a Giancarlo ed B.E., costituitisi; quindi rinviava la causa, sempre per la prima comparizione, all’udienza dell’11.11.2013;

che gli appellanti non ottemperavano;

che, quindi, con sentenza n. 221/14 la Corte milanese dichiarava inammissibile l’appello per mancata “integrazione del contraddittorio- ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

che avverso detta sentenza M.A., N., L. e F. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

che B.E. e G. resistono con controricorso;

che B.A. ed Al. e P.M., le prime due anche in proprio, tutte e tre quali eredi di B.G., non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, col quale è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 331 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, è fondato;

che, in disparte la circostanza per cui i vizi della vocutio in ius in appello non sono riconducibili al difetto d’integrità del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., va osservato che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (così, Cass. n. 13691/11, la quale ha confermato la sentenza di merito che – in riferimento ad una citazione in appello notificata il 12 aprile 2001 e recante come data di prima comparizione quella del 23 novembre 2000 – aveva escluso la nullità dell’atto, essendo evidente trattarsi di un errore di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari, con l’uso dell’ordinaria diligenza, ad individuare la data corretta in quella del 23 novembre 2001; conformi, Cass. nn. 16772/06, 11780/06 e 3892/00);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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