Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1697 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 16/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato CERIELLO GIOVANNI

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA V. VENETO 84, presso lo studio dell’avvocato BELTRAMO

SUSANNA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/2004 del GIUDICE DI PACE di MONZA, emessa

il 8/11/2004, depositata il 25/11/2004, R.G.N. 1753/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/11/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato GIOVANNI ROMANO per delega dell’Avvocato GIOVANNI

CERIELLO;

udito l’Avvocato SUSANNA BELTRAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2004 il Signor L.L. ha convenuto in giudizio il Sig. C. R. per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno subito al motore della serranda basculante del proprio box, danno indicato in Euro 432,00. A fondamento della domanda l’attore ha dedotto che i danni al motore della serranda erano stati provocati, alle ore (OMISSIS), dalla presenza davanti al box del motociclo Yamaha del Sig. C.R.: tale motociclo, parcheggiato irregolarmente, avrebbe infatti provocato un’innaturale resistenza e danneggiato il meccanismo automatico di apertura dell’autorimessa.

In data 30 aprile 2004 si e’ costituito in giudizio il Sig. C.R., chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna del Sig. L.L. al risarcimento del danno di Euro 216,91, pari al costo di riparazione della moto.

Alla prima udienza del 3 maggio 2004 sono comparsi i difensori delle parti, che hanno chiesto i termini per l’integrazione delle istanze istruttorie, ed il convenuto personalmente. Alla successiva udienza il Giudice di pace ha ammesso le prove (per interrogatorio formale delle parti e per testi) sulle circostanze ritenute rilevanti, dopo avere sentito le parti personalmente. In particolare, il Sig. L. ha dichiarato di avere azionato i comandi di apertura del box mentre si trovava sullo scivolo di accesso del seminterrato dove sono ubicate le autorimesse, ed il Sig. C.R. ha dichiarato di avere appoggiato la propria moto alla parete e di avere suonato il clacson dopo avere visto che la porta basculante del box del Sig. L. si stava aprendo.

Alla successiva udienza del 20 settembre 2004 sono stati sentiti i testi Sig. C.G., indicato dall’attore, e Sig.ra C.M., indicata dal convenuto. Il primo ha confermato di avere eseguito nel giugno 2003 l’intervento di sostituzione del meccanismo di apertura automatizzala del box del Sig. L. e di avere emesso la fattura per Euro 432,99 (doc. 1 di parte attrice); la seconda ha affermato di avere visto, in data 5 giugno 2003, che l’apertura meccanizzala del box del Sig. L. funzionava in quanto era stata azionata dallo stesso.

Alla medesima udienza sono stati sottoposti ad interrogatorio formale il Sig. L.L. ed il Sig. C.R.. Il primo ha tra l’altro precisato, di avere, in occasione dell’episodio di cui e’ causa, incontrato il Sig. C.R. (“in quella circostanza ho anche litigato con il Sig. C.”); il secondo ha sostenuto di avere appoggiato la moto al muro adiacente al box del Sig. L. al fine di effettuare manovra di uscita dal proprio box con la propria autovettura. All’udienza dell’11 novembre 2004 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato note conclusive, e la causa e’ stata trattenuta in decisione”.

Con sentenza 8 – 25.11.04 il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue.

“…accertata e dichiarata la esclusiva responsabilita’, per colpa, del Sig. L.L. nell’episodio di cui e’ causa, respinge la domanda di risarcimento avanzala dal Sig. L. medesimo, e condanna lo stesso al risarcimento del danno subito dal Sig. C.R., pari ad Euro 216,91, oltre interessi legali dal 25 marzo 2004 (data della fattura sub doc. 7 di parte convenuta) e rivalutazione monetaria;

condanna l’attore Sig. L.L. al pagamento delle spese legali della presente causa in favore del convenuto Sig. C. R., liquidate in Euro 413,14 per diritti. Euro 190,00 per onorari, ed Euro 10,00 per spese, oltre 2% CPA ed NA 20%. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione L.L. esponendo un motivo.

Ha resistito con controricorso C.R..

Il L. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia “Contraddittorieta’, insufficienza e omissione della motivazione su punti decisivi della controversia in ordine alle risultanze delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Il Giudice di Pace di Monza ha sbrigativamente risolto la questione responsabilita’, limitandosi ad affermare apoditticamente che, oltre a rappresentare circostanza pacifica, vi sarebbe addirittura prova certa del fatto che il signor L. avrebbe azionato la posta basculante del proprio box senza verificare preventivamente se vi fossero ostacoli;

ma non indica quale sia la dichiarazione del L. che fornirebbe siffatta prova. E’ stato provato, invece, esattamente il contrario. Il Giudice di Pace non ha poi verificato, ne’ motivato sulla condotta posta in essere dal signor C.R.. La circostanza pacifica, che sulla basculante del signor L. esista un cartello che avvisa del sistema automatico che regola l’apertura della porta, non e’ tenuta in alcuna considerazione dal Giudicante. Cosi’ come, del resto, la confessione giudiziale resa dal signor C.R. circa il posizionamento del proprio motoveicolo. Infine dalla motivazione adottata dal Giudice di merito non e’ desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa.

Il ricorso non puo’ essere accolta dato che la motivazione esposta dal Giudice di Pace si sottrae al sindacato di legittimita’ essendo immune da vizi denunciabili in sede di ricorso per Cassazione nelle fattispecie come quella in questione, e concretamente denunciati dalla parte ricorrente.

In particolare non e’ esatto che sussiste omessa motivazione sulla “…questione responsabilita’…” e sul punto essenziale sopra indicato (“…non indica quale sia la dichiarazione del L. che fornirebbe siffatta prova…”).

Al contrario, nello “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” (che ovviamente fa parte della sentenza e va quindi considerato ai fini in questione) si legge: “…Alla prima udienza del 3 maggio 2004 sono comparsi i difensori delle parti, che hanno chiesto i termini per l’integrazione delle istanze istruttorie, ed il convenuto personalmente. Alla successiva udienza il Giudice di pace ha ammesso le prove (per interrogatorio formale delle parti e per testi) sulle circostanze ritenute rilevanti, dopo avere sentito le parti personalmente. In particolare, il Sig. L. ha dichiarato di avere azionato i comandi di apertura del box mentre si trovava sullo scivolo di accesso del seminterrato dove sono ubicate le autorimesse, ed il Sig. C.R. ha dichiarato di avere appoggiato la propria moto alla parete e di avere suonato il clacson dopo avere visto che la porta basculante del box del Sig. L. si stava aprendo…..”.

Di fronte a tale precisa ricostruzione degli eventi processuali in questione la parte ricorrente ha esposto doglianze da considerare in realta’ inammissibili (prima ancora che prive di pregio) dato che non prendono in rituale considerazione la motivazione predetta.

Pure le residue doglianze sono inammissibili (prima ancora che prive di pregio) poiche’ generiche ovvero in quanto non prendono in rituale considerazione la motivazione (esplicita od implicita) esposta.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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