Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1697 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10130-2014 proposto da:

M.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TULLIO FORTUNA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1728/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/09/2013 R.G.N. 875/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato TULLIO FORTUNA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato GRANOZZI

GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11.9.2013 la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’impugnazione della società Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad M.A. e condannato la datrice di lavoro a reintegrare il dipendente in servizio, e per l’effetto ha riformato tale decisione, rigettando la domanda del lavoratore.

Il licenziamento era stato determinato dal rifiuto del M. – il cui contratto di lavoro a termine era stato convertito giudizialmente in rapporto a tempo indeterminato – di prendere servizio presso la nuova sede di destinazione, (OMISSIS), stante la indisponibilità di posti di lavoro presso la sede (il (OMISSIS)) ove il medesimo aveva prestato in precedenza lavoro a tempo determinato.

La Corte territoriale ha rilevato che non poteva rinvenirsi alcun inadempimento della società, che aveva destinato il M. a nuova sede di servizio, in quanto – alla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto – la struttura di precedente assegnazione era stata soppressa; risultava, pertanto, ingiustificato il rifiuto del M. di non presentarsi, seppur ripetutamente sollecitato, presso la nuova sede di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.A. con otto motivi. Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 431 c.p.c. e artt. 2103, 1460 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) non avendo, la Corte territoriale, tenuto conto della sentenza n. 1021/2007 della medesima Corte territoriale che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro ed ordinato la riammissione in servizio del M. nel medesimo luogo di lavoro. La società Poste Italiane s.p.a. avrebbe, pertanto, dovuto riammettere il M. nella stessa sede di lavoro e solo successivamente trasferirlo ad altra sede, purchè in presenza di ragioni tecnico, organizzative e produttive, ragioni che si erano dimostrate insussistenti a fronte degli elementi istruttori raccolti (documentazione prodotta e deposizione dei testi G. e B., in parte riprodotte) che avevano dimostrato la disponibilità di posti nella città di (OMISSIS) ricopribili da personale, come il M., appartenente all’ex Area operativa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e artt. 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’Accordo aziendale 28.12.2005 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) non avendo, la Corte territoriale, correttamente interpretato le norme contenute nell’Accordo aziendale 28.12.2005 che dovevano applicarsi anche al M. in quanto, a seguito della sentenza n. 1021/2007 della medesima Corte territoriale, da ritenersi alle dipendenze della società sin dal 15.11.2000. Invero, dalla semplice lettura dell’Accordo appariva chiaro che le parti stipulanti avevano voluto regolare la situazione di tutti i lavoratori in servizio presso il (OMISSIS) alla data di stipulazione ((OMISSIS)) senza alcuna limitazione e ulteriore distinzione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. art. 40, lett. A), commi 6 e 7, di settore del luglio 2007 e della L. n. 604 del 1966, art. 2, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) non avendo, la Corte territoriale, valutato il profilo di illegittimità derivante dalla mancata comunicazione, al lavoratore, dei motivi del trasferimento ad altra sede (richiesti con lettera del 15.11.2007), illegittimità che si sarebbe riverberata sulla legittimità del provvedimento espulsivo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del C.C.N.L. di settore del luglio 2007 e della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che le Poste Italiane hanno violato il termine di preavviso previsto dal C.C.N.L. per la comunicazione del trasferimento.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 112, 115 e 414 c.p.c. e art. 1175, 1375 e 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che le Poste Italiane hanno violato il principio di immediatezza del licenziamento e di buona fede perchè (dopo aver contestato l’addebito disciplinare con lettera del 29.2.2008) hanno intimato il licenziamento in data 2.4.2008 a distanza di oltre quattro mesi dalla comunicazione del trasferimento (effettuata con telegramma del 13.11.2007).

6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. art. 40, di settore del luglio 2007 e degli artt. 112, 115 c.p.c. e art. 1362 e 1363 (in relazione all’art. 40 del C.C.N.L. di settore), art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che ricorrevano le “condizioni personali e familiari del lavoratore” che il C.C.N.L. impone di considerare in sede di trasferimento ad altra sede.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. art. 38, di settore 11.7.2003 e del C.C.N.L. art. 41, di luglio 2007 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 1362 e 1363 (in relazione al C.C.N.L. di settore, artt. 38 e 40), art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato che il trasferimento del M. doveva ritenersi di natura collettiva in quanto disposto anche nei confronti di altri lavoratori riammessi in servizio, con conseguente violazione del C.C.N.L. artt. 38 e 41, di settore che prevedono la consultazione con le organizzazioni sindacali.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo la Corte di appello trascurato che la legittimità del licenziamento presupponeva la legittimità del trasferimento ad altra sede e non avendo accertato l’impossibilità di adibire il M. in mansioni compatibili con la sua qualifica o in mansioni inferiori (se accettate), indipendentemente dalla chiusura del (OMISSIS).

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le censure odierne non scalfiscono la validità della decisione, risolvendosi, piuttosto, in un tentativo di diversa prospettazione dei fatti che non è consentito nel giudizio di legittimità e, soprattutto, non investono in maniera specifica il dato di fondo sul quale si basa l’impugnata decisione, ossia la soppressione della struttura di Poste Italiane s.p.a. ((OMISSIS)) presso cui il M. aveva svolto la prestazione lavorativa durante il contratto a tempo determinato.

La Corte territoriale ha, con motivazione congrua e logicamente coerente, dedotto che “Poste non avrebbe potuto destinare il M. presso la sede di originario servizio (il (OMISSIS)) per la semplice ragione che tale struttura, alla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto all’impugnato contratto, era stata ormai soppressa (dato di fatto sul quale entrambe le parti concordano) ed i suoi compiti erano stati distribuiti tra i vari uffici regionali e nazionali”. Ha, inoltre, sottolineato che la sentenza passata in giudicato e relativa alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro non aveva precisato la sede ove riammettere il lavoratore: “la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, non aveva indicato specificamente alcuna sede di destinazione del lavoratore, ma aveva dichiarato che tra le parti “è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rispettivo rapporto a termine e che pertanto gli stessi appellante (compreso il M.) hanno diritto ad essere riammessi in servizio”.

Di conseguenza, il rifiuto del M. di rendere la prestazione lavorativa presso la nuova sede assegnata dava vita ad un’assenza ingiustificata dal lavoro, finendo per tradursi in una forma di autotutela non sorretta da buona fede ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.

Quindi, la Corte di merito ha osservato che non vi era stato alcun inadempimento della datrice di lavoro e che “non adeguatamente giustificata appare, pertanto, la scelta dell’odierno appellato di non presentarsi, sebbene ripetutamente sollecitato, presso la nuova sede di servizio. Una condotta omissiva correttamente sanzionata da Poste Italiane s.p.a., all’esito di un formale procedimento di infrazione disciplinare, mediante il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo”.

La controversia in esame deve, pertanto, essere esaminata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui – considerato l’art. 1460 c.c., comma 2, c.c. e, in particolare, il richiamo alla nozione di buona fede – vi dev’essere equivalenza tra l’inadempimento altrui e l’adempimento che viene rifiutato, in modo che il primo giustifichi il secondo. In tal senso, occorre procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico – sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (così Cass. n. 4474 del 2015 e Cass. n. 11430 del 2006). E’ stato, inoltre, affermato che il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2, sicchè, in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, configurandosi altrimenti l’arbitrarietà dell’assenza dal lavoro (cfr. Cass. n. 3959/2016).

Inoltre, questa Corte ha altresì affermato che il trasferimento del lavoratore presso altra sede giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali può consentire al medesimo di richiederne giudizialmente l’accertamento della legittimità, ma non lo autorizza a rifiutare (aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare), di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte (sul punto, in controversia analoga alla presente, cfr. Cass. n. 18866/2016).

I principi affermati in questa sede non contraddicono l’orientamento di questa Corte, che anzi va pienamente ribadito, secondo cui l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive (cfr. Cass. n. 19095/2013; con riguardo al giustificato rifiuto, ex art. 1460 c.c., di recarsi nella nuova sede a fronte della insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive a base del trasferimento, cfr. Cass. n. 11927/2013; con riguardo alla legittimità del trasferimento, senza previa assegnazione alla precedente sede di lavoro, mediante corretto esercizio dello ius variandi, cfr. Cass. n. 4474/2015). Nella controversia in esame, infatti, a differenza dei casi già esaminati, da questa Corte, la struttura organizzativa presso cui il M. aveva prestato attività lavorativa durante il contratto a tempo determinato non esisteva più – in quanto soppressa – e ciò sin dalla data di accertamento giudiziale della nullità del termine apposto al contratto.

La Corte di merito ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte e, con motivazione ampia e logicamente corretta, ha rilevato che – a fronte della soppressione della sede di originario servizio del lavoratore e dell’assegnazione di nuova sede, provvedimento “giustificato nella sua veste formale e nella sua veridicità contenutistica” – non poteva rinvenirsi alcun inadempimento da parte del datore di lavoro.

Va, infine, rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ne consegue che è inammissibile il motivo ove si fa riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi, nella sostanza, al suo nuovo contenuto precettivo.

10. I motivi dal secondo all’ottavo sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio per cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr., Cass., nn. 11755/2004; 17109/2009).

Tuttavia, come anche ribadito recentemente (cfr. Cass. nn. 23420/2011, 19410/2015, 11738/2016), anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Coerentemente, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata denunciata l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle doglianze mosse in appello per relationem alle ragioni esposte davanti al Tribunale, è stato affermato che non viene rispettato il principio di autosufficienza allorchè nel ricorso per Cassazione non siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., Cass., n. 26693/2006); più in generale, sempre con riferimento ai casi di denunzia del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è stato reiteratamente affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7194/2000; 6361/2007; 21226/2010). Analogamente, laddove, come nel caso di specie, l’error in procedendo denunciato inerisca alla falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l’autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.

Tali oneri non sono stati ottemperati nel caso di specie dal ricorrente, che – illustrando diffusamente i motivi di violazione, da parte del datore di lavoro, dell’Accordo aziendale 28.12.2005 e la conseguente ricorrenza di vizi, formali e sostanziali, dell’assegnazione della nuova sede di lavoro, peraltro in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 (senza denunciare un error in procedendo) – si è limitato ad osservare che dette doglianze erano state “oggetto di puntuale rilievo in primo grado” nonchè “riproposte in grado di appello”, senza trascrivere il ricorso introduttivo del giudizio e l’atto di appello (nemmeno per estratto) negli esatti termini del loro svolgimento (ma rinviando alle pagine di tali atti), e, quindi, senza dedurre quale sia stata la modalità di tempestiva introduzione del suddetto thema decidendum in primo grado ed in quale modo sia stato adeguatamente devoluto al giudice di appello. Invero, la Corte territoriale ha esclusivamente rilevato che il Tribunale aveva ritenuto erroneo il provvedimento di assegnazione ad altra sede a fronte della disponibilità del lavoratore di prestare attività a (OMISSIS) ed ha sottolineato che la difesa dell’appellato (il M.) aveva invocato la violazione dell’art. 2103 c.c. e la ricorrenza di un giustificato rifiuto del lavoratore a riprendere servizio alla luce del principio generale dettato dall’art. 1460 c.c..

I profili di doglianza all’esame debbono quindi essere ritenuti inammissibili, con affermazione del seguente principio di diritto: “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appelatum ai sensi dell’art. 437 c.p.c., è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate”.

11. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

12. Il ricorso è stato notificato il 7.3.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore del controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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