Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16969 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Tullio

Elefante, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio, alla via (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;

la sentenza n. 3208, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 12.3.2014, e pubblicata il 1.4.2014;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava a C.C., in qualità di socio accomandante titolare del 30% delle quote sociali della Sas Ecoferr di P.G., l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad Irpef ed altro, in riferimento all’anno 2007. L’accertamento si basa su un maggior reddito d’impresa accertato nei confronti della società, dipendente dal disconoscimento della detrazione delle perdite registrate dalla società nel precedente esercizio, in conseguenza di un incendio, nella parte in cui il risarcimento del danno ottenuto era stato portato in detrazione dal reddito percepito dalla socia accomandante. Nell’anno 2007, infatti, la società aveva incassato somma cospicua a titolo di risarcimento del danno, che era stata ripartita tra i due soci in base alla quota di partecipazione alla società rispettivamente posseduta. Nella dichiarazione dei redditi dell’odierna ricorrente, in particolare, a detrazione della somma percepita era stato indicato il valore delle perdite riportate nell’anno precedente, azzerandosi il risultato positivo altrimenti conseguito. L’Amministrazione finanziaria riteneva, invece, che le perdite d’impresa eccedenti l’ammontare del capitale sociale rilevano solo per i soci accomandatari, e non anche per i soci accomandanti, pertanto le perdite percentualmente subite dalla socia accomandante Calato nell’anno precedente non risultavano detraibili. La società definiva la propria posizione mediante accertamento con adesione (cfr. sent. CTR, p. 2).

C.C. proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento ricevuto a titolo personale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, affermando che, avendo ella cogestito l’impresa insieme al marito, anche a lei, da considerarsi socia illimitatamente responsabile, doveva essere riconosciuto il diritto a detrarre le perdite subite a causa dell’incendio verificatosi nell’anno precedente, e produceva documentazione societaria, da lei sottoscritta, volta a dimostrare la ricorrenza della circostanza invocata. La CTP riteneva fondati gli argomenti e gli elementi di prova addotti dalla impugnante, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

Avverso la decisione sfavorevole conseguita, l’Ente impositore ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la Calato avesse provato solo di avere posto in essere atti esecutivi per conto della società in accomandita semplice, e pertanto non poteva esserle riconosciuto il ruolo di cogestore dell’impresa.

La decisione adottata dalla CTR è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da C.C., che si affida ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La ricorrente contesta mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice dell’appello proceduto ad un esame parziale della documentazione prodotta, erroneamente affermando, in conseguenza, che la contribuente svolgesse soltanto mansioni esecutive, e non anche gestorie, per conto della società.

2.1.- Mediante il suo motivo di ricorso la contribuente censura, in relazione al profilo del vizio di motivazione, la decisione adottata dalla CTR per aver esaminato parzialmente la documentazione legittimamente prodotta, omettendo di analizzare proprio la documentazione probatoria idonea a provare la sua partecipazione diretta all’attività di gestione della società, e pertanto il suo diritto a fruire della detrazione d’imposta negata dall’Amministrazione finanziaria.

Merita di essere segnalato che, pacificamente, la contribuente ha sempre sostenuto di avere titolo a godere della detrazione invocata perchè socia illimitatamente responsabile della Sas Ecoferr, sebbene accomandante, in quanto gestiva la società insieme con il marito, socio accomandatario. La ricorrente ha avuto cura di indicare come abbia provveduto ad introdurre tempestivamente il proprio argomento ed a diligentemente coltivarlo, circostanza del resto confermata dall’Agenzia delle Entrate, che pure ha proceduto ad una completa ricostruzione dello svolgimento del processo nel suo controricorso.

Tanto premesso, già la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva ricordato, nella sua decisione, come sulla materia oggetto della controversia in esame abbia avuto a pronunciarsi anche questa Corte di legittimità la quale, esprimendo un orientamento condivisibile e pertanto meritevole di essere confermato, ha sancito che “in tema di imposte sui redditi, la regola secondo cui le perdite di società in accomandita semplice eccedenti l’ammontare del capitale sociale vanno sottratte, per questa parte, dal reddito dei soli soci accomandatari in proporzione della loro quota di partecipazione alla società (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 8, comma 2), si estende anche ai soci accomandanti i quali si siano ingeriti non occasionalmente nella gestione sociale, poichè, in tal caso, essi perdono la limitazione di responsabilità, e sono quindi chiamati a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari”, Cass. sez. V, sent. 26.6.2009, n. 15161.

Nel caso di specie, scrive la CTR: “si ritiene che, a differenza di quanto affermato dai giudici di primo grado, la C. non abbia dimostrato di gestire con continuità, unitamente al marito, la società in accomandita, così perdendo la limitazione di responsabilità. La documentazione esibita dall’appellata in sede contenziosa si risolve, a ben vedere, in fatture e bolle di consegna sottoscritte dalla C. quale destinataria della merce. Si tratta, con tutta evidenza, di attività non gestionali che ben possono essere, in società che avvalgono di dipendenti, affidate a collaboratori dell’imprenditore che operano in regime di subordinazione” (sent. CTR, p. 4).

Occorre allora ricordare che nella sua produzione documentale, cui la contribuente ha legittimamente provveduto in primo grado nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate (controric., p. 4), la C. non ha prodotto solo “fatture e bolle di consegna” dimostrative di un’attività meramente esecutiva, come scrive la CTR, ma anche copie di “commissioni”, anch’esse sottoscritte dalla C. per conto della Sas Euroferr, che la ricorrente afferma doversi qualificare come “ordini di acquisto e vendita (in sostanza proposte ed accettazioni di contratti commerciali)… veri e propri accordi contrattuali di natura commerciale sottoscritti dalla socia accomandante… che dunque dimostravano come l’odierna ricorrente si occupasse della gestione societaria” (ric., p. 11). Si osservi che pure la controricorrente riconosce che la contribuente aveva allegato alla propria legittima produzione “ordini di acquisto commissionati dalla ricorrente ai fornitori della società” (controric., p. 5).

Appare quindi incontestato che gli atti invocati dalla contribuente a fondamento delle proprie pretese non sono (soltanto) fatture e bolle di consegna, ma anche altri atti, cui la CTR dovrà dedicare un nuovo e specifico esame al fine di valutare se gli stessi appaiano dimostrativi dell’ingerenza non occasionale della socia accomandante C.C. nell’attività di gestione della Sas Ecoferr.

In definitiva, il ricorso introdotto da C.C. deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

La Corte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da C.C., cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, proceder nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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