Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16969 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14990-2015 proposto da:

Z.I., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

61 C/O ST.LEG.MANCINI, presso l’avvocato DOROTEA BIUNDO, (Studio

Legale MANCINI – SGOMBO), rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

IANDOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AVELLINO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE PORPORA, rappresentato e difeso dagli avvocati BERARDINA

NIANGANIELLO, GABRIELLA BRIGLIADORO, GIOVANNI SANTUCCI DE MAGISTRIS,

AMERIGO BASCETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

nel 2011 Z.I. convenne dinanzi al giudice di Pace di Avellino il Comune di Avellino, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona patiti in conseguenza di una caduta, mentre percorreva la pubblica via, “a causa di un rialzo determinato dai sampietrini costituenti parte della pavimentazione del marciapiedi”;

con sentenza 27 marzo 2012 n. 646 il giudice di pace rigettò la domanda;

il Tribunale di Avellino, adito dalla soccombente, con sentenza 15 dicembre 2014 n. 1651, rigettò il gravame;

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Z.I., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria;

il Comune di Avellino si è difeso con controricorso, e depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

sotto un primo profilo (pagine 24-28 del ricorso) la ricorrente lamenta che la sentenza adottata dal giudice d’appello si fondi su una motivazione “succinta, sommaria e superficiale”;

tale profilo di censura è manifestamente inammissibile, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di censurare in sede di legittimità il vizio di motivazione, salvi i casi (qui non ricorrenti) di motivazione totalmente mancante o totalmente inintelligibile;

sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe errato nel non applicare al caso di specie la previsione di responsabilità di quell’art. 2051 c.c.;

tale profilo di censura è manifestamente infondato; il Tribunale, infatti, non ha negato al caso di specie l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., ma ha nella sostanza ritenuto che tale presunzione fosse stata vinta dalla prova della responsabilità esclusiva della vittima, consistita nel non aver percepito una anomalia percepibile con l’ordinaria diligenza;

sotto un terzo profilo, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una colpa della vittima, e nel ritenerla comunque esclusiva e non concorrente;

anche questo profilo di censura è manifestamente infondato, giacchè stabilire se il pericolo fosse visibile od evitabile, se vi è stata o no colpa della vittima, se questa fosse assorbente o concorrente, sono altrettanti accertamenti di fatto non censurabili in questa sede; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Z.I. alla rifusione in favore di Comune di Avellino delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.615, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Z.I. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA