Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16967 del 27/06/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16967 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 10143-2017 proposto da:
N1ELIS VERONICA, Attivamente domiciliata

in

ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI
MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA d2ll’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli
avvocati NICOLA VALENTE, CIALMENTINA PULII, MANUELA
MASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

.- resistente –

Data pubblicazione: 27/06/2018

PROC. nr . 10143/2017 RG

avverso la sentenza n. 8941/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nòn partecipata
del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Roma respingeva l’opposizione proposta da VERONICA MELIS avverso
l’accertamento tecnico preventivo che aveva negato ia sussistenza del
requisito sanitario dell’assegno mensile di invalidità e condannava la
parte opponente al pagamento delle spese;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso VERONICA MELIS in
relazione al capo sulle spese; l’INPS ha depositato procura alle liti ;

che

la proposta del relatore stata comunicata alle parti—

unitamente al decreto di fissazione dell’udienza— ai sensi dell’articolo
380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATO
che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi
dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile— violazione e falsa
applicazione dell’articolo 152 disposizioni di attuazione al codice di
procedura civile. Ha esposto di avere dichiarato nell’atto introduttivo del
giudizio di ATP la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 152 disp
att.cod.proc.civ. e di avere depositato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, sottoscritta personalmente; analoghe allegazioni e
produzioni erano contenute nel ricorso in opposizione. Ha censurato la
sentenza per avere disposto la condanna alle spese sul rilievo del
mancato deposito di una autocertificazione relativa all’esatto
ammontare dei redditi del nucleo familiare

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere accolto.
che

invero questa Corte ha già chiarito (Cassazione civile, sez.

VI, 29/11/2016, n. 24303) , con principio cui in questa sede si intende
assicurare continuità, che la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 152
disp.att.cod.proc.civ. ai fini dell’esonero dalle spese

2

produce e etti

che con sentenza del 19/10/2016 numero 8941 il Tribunale di

PROC. nr . 10143/2017 RG

anche in assenza di specifica indicazione della entità del reddito del
nucleo familiare. Si è osservato che il legislatore, nel delineare l’onere
autocertificativo a carico dell’interessato, si è limitato a richiamare il
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, commi 2 e 3 e non anche il comma 1
che, nel disciplinare il contenuto dell’istanza per l’ammissione al gratuito
patrocinio, esige espressamente che la dichiarazione sostitutiva di

prescritte condizioni di reddito, contenga «la specifica determinazione
del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le
modalità indicate nell’art. 76». Il mancato richiamo del suddetto comma
primo da parte del legislatore, in sede di modifica dell’art. 152 disp. att.
c.p.c., induce ad escludere la necessità della indicazione dell’ importo
del reddito da parte dell’interessato, in un’ottica di semplificazione delle
condizioni per l’accesso alla tutela giurisdizionale, del tutto coerente con
il permanere della originaria rado ispiratrice della disciplina in tema di
esonero dalle spese e della esigenza di piena tutela di diritti
costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alle prestazioni
assistenziali e previdenziali.
che

la sentenza impugnata

non si è conformata all’indicato

principio di diritto e deve essere, pertanto, cassata, in conformità alla
proposta del relatore, con ordinanza in Camera di Consiglio ai sensi
dell’articolo 375 cod.proc.civ.
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa
può essere decisa nel merito , dichiarandosi la parte privata non tenuta
al pagamento delle spese delle fasi di merito e ponendosi le spese di
ctu a carico dell’INPS; le spese del grado di legittimità si compensano,
per la recente formazione dell’ orientamento di legittimità in questa
sede ribadito

PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti della censura. Cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara IviELIS VERONICA

3

certificazione resa dall’interessato, attestante la sussistenza delle

PROC. nr . 10143/2017 RG

non tenuta al pagamento delle spese. Pone le spese della ctu a carico
dell’INPS. Compensa le spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 5 ..rile 2018

ESIDENTE

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