Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16967 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8962/2018 proposto da:

ARCO FELICE S.r.l. (P. IVA: (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS),

presso il Centro Aziendale Quercete snc, in persona del legale

rappresentante p.t. Ing. Vittorio Civitillo (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso,

dall’Avv. Umberto Gentile (C.F.: (OMISSIS)), con domicilio eletto in

Roma, alla Via del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell’Avv. Paolo

Carbone;

– ricorrente –

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t.

e, per esso, il dirigente dell’Avvocatura Prof. Dott. Carmine

Cossiga, giusta procura generale alle liti per notar F.

((OMISSIS) del (OMISSIS) e delega sindacale n. (OMISSIS) del

(OMISSIS), domiciliato presso la casa comunale di Pozzuoli,

rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Pane, con studio in Napoli

alla via F. Caracciolo n. 11 (C.F.: PNALGU68TO3F839Z), giusta

procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore

rilasciata in virtù di determina dirigenziale n. 2184 del

08.11.2019, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Michele

Alliegro, con studio in Roma alla Via Ovidio n. 32;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 7559/2017 emessa dalla CTR Campania in data

14/09/2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta da remoto dal Consigliere Dott.

Andrea Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato dinanzi alla CTP di Napoli, la società Arco Felice s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 100591 del 24.03.2015, mediante il quale il Comune di Pozzuoli aveva accertato VICI dovuta per l’anno 2010 nell’ammontare di Euro 42.315,00 (compresi sanzioni ed interessi) in relazione al complesso immobiliare di sua proprietà ubicato in Pozzuoli, località (OMISSIS), costituito da 12 fabbricati.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che la società contribuente potesse godere del beneficio rappresentato dalla riduzione del 50% dell’imposta dovuta in ragione della notorietà per l’ente locale della situazione di inagibilità o inabitabilità degli immobili, avendo la stessa amministrazione comunale verificato tale inagibilità con sopralluogo datato 10 dicembre 2010. Al contrario, secondo i giudici di primo grado non era applicabile la riduzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, che limita la base imponibile al valore della sola area di sedime fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato interessato da interventi di recupero in corso di costruzione.

L’ente comunale proponeva gravame avverso la sentenza, sulla base dei seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, atteso che la società di capitali non aveva portato a conoscenza del comune l’asserito stato di inagibilità in cui versavano gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento;

– contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, dal momento che la domanda era stata accolta solo parzialmente e, quindi, l’atto doveva essere riformato esclusivamente in ragione del riconoscimento della riduzione dei 50% per inagibilità degli immobili, laddove, invece, nella sentenza impugnata era stato disposto l’annullamento per l’intero dell’avviso di accertamento.

La Arco Felice s.r.l. si costituiva, proponendo altresì appello incidentale. Preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’appello, difettando, a suo dire, lo stesso della indicazione specifica dei motivi di gravame. Nella memoria si insisteva sulla circostanza che il comune fosse ben a conoscenza della situazione di fatiscenza ed inagibilità degli immobili, in ragione della trasmissione all’amministrazione comunale di DIA n. prot. 1937 del 14.1.2010 con allegata relazione tecnica e fotografica descrittiva dello stato dei luoghi. In sede di appello incidentale, si censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato il ricorso non ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, laddove era dato incontestabile che nell’anno 2010 fossero in corso lavori di recupero. L’appello incidentale era fondato anche sulla censura della parte della sentenza in cui i giudici di primo grado avevano ritenuto compiutamente motivato l’atto impugnato, laddove, secondo la società, l’avviso di accertamento si presentava “generico, poco chiaro, privo di logica nonchè di qualsiasi precisa motivazione circa il suo contenuto”.

Con sentenza del 14.9.2017 la CTR Campania rigettava entrambi gli appelli sulla base delle seguenti considerazioni:

1) preliminarmente, la sentenza impugnata doveva essere corretta nella parte in cui, dopo aver motivatamente accolto il motivo di ricorso inerente la riduzione del 50% dell’ICI per l’anno 2010, accoglieva il ricorso, senza specificare di averlo fatto soltanto parzialmente, quindi rigettando gli altri motivi posti a fondamento del ricorso;

2) le doglianze formulate con l’appello principale non meritavano di essere accolte, atteso che, anche laddove sia mancata una dichiarazione di parte circa lo stato di degrado e di inutilizzabilità in cui versa il complesso edilizio interessato, comunque la riduzione del 50% dell’ICI doveva essere riconosciuta, se il Comune comunque era venuto a conoscenza delle reali condizioni degli immobili soggetti a tassazione;

3) nel caso di specie, non solo lo stato di degrado e di abbandono degli immobili era stato segnalato dalla società contribuente mediante la D.I.A. del 14 gennaio 2010, ma vi era stata anche la conseguente verifica operata dalla medesima amministrazione comunale in sede di sopralluogo del 10 dicembre 2010;

4) peraltro, in relazione all’annualità 2011, la riduzione del 50% dell’ICI risultava già accordata dall’ente comunale;

5) anche l’appello incidentale non meritava accoglimento, atteso che l’accertamento risultava compiutamente motivato;

6) inoltre, dalla relazione tecnica allegata alla D.I.A. del 2010 si evinceva che gli interventi erano finalisticamente diretti ad effettuare una manutenzione straordinaria degli edifici, laddove la riduzione dell’ICI, secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, presupponeva un intervento di recupero più imponente.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Arco Felice s.r.l., sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Pozzuoli ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che in ordine alla natura (di recupero) degli interventi assentiti con la DIA del gennaio 2014 si era formato un giudicato interno, non avendo il Comune contestato con l’appello tale profilo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per essere la CTR andata, nel pronunciarsi sulla qualificazione dei lavori, oltre le contestazioni mosse dall’amministrazione comunale, la quale non aveva mai posto in dubbio nè contestato la natura dei lavori assentiti.

2.1. I motivi, da trattarsi, siccome strettamente connessi, congiuntamente, sono infondati.

Sulla base di una lettura combinata dei motivi dell’appello principale riprodotti nella sentenza qui impugnata (pagg. 1 e 3) e della decisione di primo grado (in osservanza del principio di autosufficienza, riprodotta, quanto alla parte di interesse, a pag. 6 del ricorso), si perviene alla conclusione che la CTP aveva escluso il riconoscimento della riduzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, per essere, a suo dire, subentrati lavori di parziale ripristino imposti con ordinanza di demolizione che avevano eliso il presupposto della riduzione (rappresentato, invece, dall’esecuzione di interventi di recupero).

In ordine a tale specifico profilo, sebbene nessuna doglianza fosse stata sollevata in sede di appello da parte del Comune di Pozzuoli (non potendosi sostenere che, attraverso la censura relativa all’asserita violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 – secondo cui la società non avrebbe portato a conoscenza dell’ente pubblico lo stato di inagibilità in cui versavano gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento – fosse nuovamente stato posto in dubbio l’aspetto concernente la natura degli interventi posti in essere dalla Arco Felice s.r.l.), la questione è stata rimessa in gioco attraverso i motivi di gravame formulati dalla contribuente mediante l’appello incidentale.

In ogni caso, deve escludersi che, nel disconoscere l’esistenza del presupposto della riduzione (per essere stati nel frattempo imposti, con ordinanza di demolizione, lavori di parziale ripristino), la CTP avesse accertato, sia pure incidenter tantum, la natura di interventi di recupero dei lavori contemplati dalla DIA del 14.1.2010.

D’altra parte, costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello (ricorrente nella specie) relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018).

In quest’ottica, il Comune non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare la statuizione in difetto dell’avversa domanda.

Va altresì evidenziato che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016).

E così la nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329 c.p.c., comma 2, dettato in tema di acquiescienza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le “statuizioni minime”, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Ne consegue che l’appello (nel caso di specie, quello incidentale) motivato con riguardo ad almeno uno degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato apre il riesame sull’intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, della L. n. 457 del 1978, art. 31 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR erroneamente qualificato come opere di manutenzione straordinaria, anzichè di recupero edilizio, gli interventi edilizi di cui alla DIA del 14.1.2010.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, infatti, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che l’ordinanza di demolizione era intervenuta oltre l’annualità di imposta oggetto di causa e che comunque la stessa era stata revocata in autotutela dal Comune medesimo con provvedimento del 10.10.2013.

4.1. Il motivo è fondato.

Invero, la CTR ha del tutto omesso di considerare fatti decisivi ai fini della decisione, non valutando, in particolare, le seguenti circostanze:

1) che i lavori di recupero di cui alla DIA del 14.1.2010 erano incontestabilmente stati portati avanti nel corso del 2010, anno cui si riferisce l’avviso di accertamento per cui è causa;

2) che l’ordinanza di demolizione è stata adottata il 27.6.2013 e, quindi, tre anni dopo l’annualità oggetto di contestazione;

3) che, in ogni caso, la detta ordinanza è stata revocata in via di autotutela dallo stesso Comune con provvedimento dirigenziale del 10.10.2013, non dando, per l’effetto, causa ad alcun lavoro di ripristino. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa alla CTR Campania in diversa composizione soggettiva, affinchè rivaluti il materiale probatorio alla luce di quanto esposto.

5. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al quarto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Campania in differente composizione.

PQM

Rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese concernenti il presente grado di giudizio, alla CTR Campania in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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