Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16965 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 16/06/2021), n.16965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27932-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2580/2016 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di LECCE, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2580/2016, depositata il 24 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello di S.P., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione recante applicazione, in misura proporzionale, dell’imposta di registro dovuta su di un atto di assegnazione di alloggio realizzato da Cooperativa edilizia;

– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che l’imposta di registro era dovuta, nella fattispecie, nella misura fissa reclamata dal contribuente, in ragione dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, lett. c), conv. in L. n. 427 del 1993, avuto riguardo alla specialità di detta disposizione di favore che, – volta “a facilitare l’accesso casa attraverso costi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato” e, così, ad assecondare le finalità mutualistiche correlate alle società cooperative, – non poteva ritenersi abrogata per effetto della rimodulazione del regime dell’IVA, nei confronti delle imprese costruttrici, conseguente al D.L. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– S.P. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, conv. in L. n. 427 del 1993 ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, deducendo, in sintesi, che, – in ragione della rimodulazione regolatoria del règime di esenzione IVA, qual conseguente al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, lett. a), n. 1, conv. in L. n. 248 del 2006, nei riguardi delle imprese costruttrici, – l’agevolazione prevista dal citato art. 66, comma 6 bis, rimane applicabile alle (sole) assegnazioni di alloggi soggette ad Iva, dovendosi, quindi, applicare l’imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti;

2. – il ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. – il Collegio, difatti, condivide, ed intende dare continuità, al principio di diritto espresso dalla Corte che ha già rilevato che la disciplina di favore posta dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, “non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alternatività”, e che “non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore.” (così Cass., 5 luglio 2017, n. 16557 cui adde Cass., 30 gennaio 2020, n. 2166; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27619);

5. – non ricorrono i presupposti per provvedere nè sulle spese del giudizio, in difetto di attività difensiva di parte intimata, nè ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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