Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16965 del 08/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16965 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 13/11/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Dario Tola, Aldo Zaramella, Giovanni Micali, Alfonso
Mosto, Carmelo Di Gesù, Sergio Arrighi, Pasquale Ancis,
Domenico Siracusa, Roberto Polga, Alessandro ~ente,
Nicola Dello Iacovo, elett.te dom.ti in Roma, via G.
Ferrari 4,

c/o studio Coronas, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas per procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti,contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia

1

Data pubblicazione: 08/07/2013

emesso il 18 marzo 2010 e depositato il 30 marzo 2010,
R.G. n. 42/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 20 gennaio 2009 Dario Tola, Aldo
Zaramella, Giovanni Micali, Alfonso Mosto,
Carmelo Di Gesù, Sergio Arrighi, Pasquale Ancis,
Domenico Siracusa, Roberto Polga, Alessandro
Mànente, Nicola Dello Iacovo hanno chiesto alla
Corte di appello di Venezia la condanna del
Ministero dell’Economia e delle Finanze al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio proposto davanti alla Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale per il Veneto, con
ricorso del 7 febbraio 2001 e definito con
sentenza del 13 maggio 2007.
2. La Corte di appello di Venezia ha accolto
parzialmente la domanda, e ha liquidato in favore
di ciascun ricorrente un indennizzo pari a euro
1.625 ritenendo una durata non ragionevole del
giudizio di complessivi 3 anni e 3 mesi e
applicando un parametro di liquidazione annuo di

2

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

500 euro.
3. Ricorrono per cassazione Dario Tola, Aldo
Zaramella, Giovanni Micali, Alfonso Mosto,
Carmelo Di Gesù, Sergio Arrighi, Pasquale Ancis,
Domenico Siracusa, Roberto Polga, Alessandro
~ente, Nicola Dello Iacovo affidandosi a tre

difensiva, con i quali deducono: a)
insufficienza

e

contraddittorietà

la
della

motivazione, b) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 della legge n. 89/2001
e 6 della C.E.D.U., c) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., 75 disp.
att. c.p.c., 57, 59, 60, 64 del r.d.l. n.
1578/1933 convertito in legge n.36/1934 e del
D.M. n. 127/2004 nonché difetto della motivazione
concernente la liquidazione delle spese
processuali.
4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
Ritenuto che
5. Il ricorso, quanto ai primi due motivi è
infondato in quanto il criterio di liquidazione
utilizzato dalla Corte di appello non inficia nel
complesso la compatibilità della liquidazione con
i parametri derivanti dalla giurisprudenza
europea e di legittimità. In particolare va
rilevato che la Corte E.D.U. in numerosi giudizi
di lunga durata davanti alle giurisdizioni

3

motivi di impugnazione, illustrati con memoria

amministrative, nei quali risultava uno scarso
interesse dei ricorrenti alla sollecita
definizione del giudizio, ha liquidato un
indennizzo a forfait per l’intera durata del
giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha
oscillato tra gli importi di 350 euro e 550 euro

6. Il terzo motivo di ricorso è altresì infondato
perché deduce senza dimostrare una violazione dei
minimi tariffari e imputa alla Corte territoriale
una eliminazione di voci ritenute non dovute
assolutamente legittima sul presupposto erroneo
di un obbligo di motivazione del giudice
articolato su ogni voce della richiesta di parte.
7. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna
statuizione sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 novembre 2012.

per anno (cfr. Cass. Civ. VI-1 n. 14974/12).

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