Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16964 del 27/06/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16964 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 4313-2017 proposto da:
ASSOCIAZIONE A.T.M.A. ONLUS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNLSE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FILIPPO LUPO;

– ricorrente contro
MOLINELLI VILI\Lk, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA
74, presso lo studio dell’avvocato EMILIO L \COP1-_ ,MLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FILIPPO ALESSI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 766/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 05/08/2016;

Data pubblicazione: 27/06/2018

PROC. nr . 4313/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con sentenza del 14 luglio- 5 agosto 2016 numero 766 la Corte
d’Appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Rimini e, per

confronti della associazione A.T.M.A. ONLUS ( nel prosieguo:
l’Associazione) per il risarcimento del danno conseguente alla violazione
da parte della convenuta dell’obbligo di assunzione derivante dal suo
subentro nell’appalto della gestione del canile comunale di Rimini, nel
quale ella aveva lavorato; condannava la Associazione al pagamento
delle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo dall’ 1 aprile 2011
alla cessazione dell’appalto, detratto l’ aliunde perceptum;

che

ha proposto ricorso

per la cassazione della sentenza

l’Associazione, articolato in tre motivi, cui l’intimata ha opposto difese
con controricorso;

che

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,

unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo
380 bis codice di procedura civile

che la controricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
con il primo motivo— ai sensi delilarticolo 360 numero 3
cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 codice
civile e 115 cod.proc.civ. . Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto
la sua responsabilità per la mancata stipula del contratto di lavoro, in
palese contraddizione con le risultanze dell’istruttoria. Ha esposto che
dal giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto,
avvenuta in data 24 marzo 2011,

essa si era attivata presso la

precedente gestione al fine di individuare i lavoratori da assumere
nell’appalto, che inderogabilmente doveva avere
aprile 2011; la

avvio dal giorno 1

mancata assunzione della MOLINELLI era dipesa

l’effetto, accoglieva la domanda proposta da VILMA MOLINELLI nei

PROC. nr . 4313/2017 RG

esclusivamente dal cOmportamento di quest’ultima, che, chiamata
telefonicamente, si era ripetutamente negata né avevano avuto esito i
tentativi di contattarla attraverso i colleghi di lavoro. La MOLINELLI
aveva del resto già espresso pubblicamente il suo intendimento
ostruzionistico nei confronti della nuova gestione. Vi era dunque la
giuridica e materiale impossibilità di provvedere all’assunzione; a

nessuna violazione le era stata contestata dal Comune di Rimini, benchè
a conoscenza della vertenza, nell’ambito della quale si era tenuta una
riunione congiunta;
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 3
cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2056
codice civile nonché dell’articolo 115 cod.proc.civ. , per avere la Corte
territoriale ritenuto il carattere esclusivo della sua responsabilità
laddove —al limite— la sua responsabilità era quanto meno concorrente
con quella della lavoratrice, con conseguente assenza del danno
(articolo 1227, comma 2 cod.civ.) o riduzione della sua entità (articolo
1227, comma 1 cod. civ.);
– con il terzo motivo —ai sensi dell’articolo 360 numero 3
cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell’articolo 132
cod.proc.civ. per contraddittoria, insufficiente ed omessa motivazione.
Con il motivo si censura la sentenza per non essersi espressa sui fatti
da essa allegati ed emersi nel corso del procedimento ed, in particolare,
sul comportamento colposo della MOLINELLI e sulla impossibilità di
costringere la lavoratrice alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Il
collegio aveva ritenuto necessario per la liberazione della Associazione
dall’obbligo di assunzione un rifiuto della proposta di assunzione da
parte della lavoratrice, così conferendole un potere arbitrario ed
ingiustificato;

che in via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del
controricorso, in quanto non è in atti l’avviso di ricevimento attestante il
perfezionamento della sua notifica, avvenuta a mezzo del servizio
postale (Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2001, n. 4559)

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riprova dell’ adempimento della Associazione era la circostanza che

PROC. nr . 4313/2017 RG

che , ritiene il Collegio, si debba rigettare il ricorso;
che, infatti i tre motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente in quanto connessi, nonostante la formale denunzia di
vizi di violazione di norme di diritto, nella sostanza censurano
l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine alla
colpa del debitore, pacificamente oggettivamente inadempiente

Tale accertamento, vertente su di un fatto storico, è impugnabile in
questa sede di legittimità esclusivamente con la deduzione di un vizio di
motivazione ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. nel testo vigente,
applicabile ratione temporis. Da ciò consegue la necessità della specifica
allegazione in ricorso del «fatto storico»; il cui esame sia stato omesso,
del «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, del
«come» e del «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e delle ragioni deila sua «decisività» (Cass.
S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) .
A tale onere la Associazione è rimasta inadempiente, non avendo
allegato alcun fatto storico di rilievo decisivo diverso da quelli esaminati
e disattesi dal giudice del merito.
La denunzia di violazione delle norme di diritto resta, invece,
inconferente, poiché la censura non verte sulla interpretazione ed
applicazione delle norme, ma sulla valutazione dei fatti compiuta dal
giudicante all’esito dell’istruttoria;

che ,pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso deve essere definito con ordinanza in Camera di Consiglio, ex
art. 375 cod.proc.civ.;

che non possono essere riconosciute le spese del controricorso, per
la sua già rilevata inammissibilità; le spese della memoria ex articolo
378 cod.proc.civ. si liquidano a carico di parte ricorrente come da
dispositivo;

che,

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30

gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.’
co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR

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Q

all’obbligo di assunzione.

PROC. nr . 4313/2017 RG

115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in

generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 5 aprile 2018

ESIDENTE

C 200 per spese ed C 1.000 per compensi professionali, oltre spese

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