Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16964 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 16/06/2021), n.16964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18204-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFEZIONI DVN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 28, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RECCHI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA MERAFINA, SAVERIO

BELVISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dagll’avviso di accertamento emessa dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della Confezioni DVN srl con cui era stato rideterminata una maggiore pretesa fiscale sia ai fini del reddito per gli anni 2005, 2006, 2007 che ai fini Iva, Irap, a seguito di recupero a tassazione dell’Iva non versata al momento dell’importazione, avendo illegittimamente beneficiato del regime agevolativo del deposito fiscale iva.

Erano emessi ulteriori avvisi di accertamento nei confronti dei soci titolari di quote pari al 50% ciascuno, D.B. e S..

Gli avvisi in questione erano tutti impugnati dagli interessati e la CTP di Bari, operata la riunione, accoglieva i ricorsi, essendo emerso che la società Work System, poteva gestirè il deposito Iva (tant’è che il procedimento penale aperto era stato archiviato) come da provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di concessione a sanatoria, e che le operazioni doganali sul piano formale erano regolari, e che secondo il D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, le prestazioni di servizi relativamente ai beni consegnati al depositante, erano avvenute nel senso indicato dal legislatore.

La CTR Regionale, a seguito dell’appello dell’Agenzia, confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione del D.L. n 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

2) Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si costituiva la Confenzioni Dvn srl la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente si prefigge far considerare che la merce sdoganata solo virtualmente era entrata nei depositi iva, in contrasto con la normativa (questo indipendentemente dalla questione della competenza della Ag. Dogane, della quale la CTR non ha fatto derivare alcuna conseguenza)

Invero l’Agenzia non si confronta con quanto affermato dai giudici di appello, circostanza mai contestata, che l’imposta iva, in ogni caso, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, era stata assolta sia pure attraverso il meccanismo dell’auto-fatturazione al momento della estrazione della merce dal deposito. Poichè il dato rilevante su cui si basa l’accertamento è il recupero dell’iva non versata all’atto dello sdoganamento, deve ritenersi che in ogni caso l’accertamento incorre nella violazione del principio della neutralità dell’Iva sempre ribadito dalla Corte Europea; mentre inammissibilmente i motivi, nel complesso, non censurano la “ratio” fondamentale della decisione.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al

pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre iva e cap. spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA