Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16964 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. I, 12/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 12/08/2020), n.16964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14550/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Verona, via Stella n.

19, presso lo studio dell’avvocato Paolo Tacchi Venturi, che lo

rappresenta e difende giura procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Venezia, depositato il 3 aprile

2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.S., proveniente dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 3 aprile 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto di natura propriamente privata la ragione che ha determinato l’espatrio del richiedente (superate problematiche ai polmoni e mancanza di “riferimenti familiari” nel Paese di origine). Ha escluso, sulla base del raffronto di fonti EASO aggiornate al 2019, la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente (considerato anche che era “terminato il trattamento terapeutico previsto” per i polmoni e che “non era in atto un grave stato patologico”), nè risultano elementi di integrazione lavorativa e sociale sufficienti.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente assume: (i) col primo motivo, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis; (ii) col secondo motivo, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; (iii) col terzo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, dell’art. 50 bis c.p.c. e dell’16 Dir. UE 32/2013; (iv) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

5.1.- Il primo motivo si risolve nello svolgimento di una serie di considerazione generiche e astratte dai profili della fattispecie concreta. Così, in modo esemplare, il ricorrente rimprovera al Tribunale di Venezia di avere giudicato senza considerare le “peculiarità della vicenda personale” richiedente: e tuttavia non illustra in alcun modo le “peculiarità” che pure invoca; e nemmeno, ancor prima, esplicita quali ritiene siano.

Il motivo è dunque inammissibile.

5.2.- Il secondo motivo contesta, nella sostanza, il giudizio di non credibilità del racconto svolto dal richiedente: “nella fattispecie il Tribunale di Venezia ha desunto in modo apodittico la non credibilità del richiedente”.

Il Tribunale di Venezia, tuttavia, ha basato la propria decisione sul rilievo che nella specie “non state indicate circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

Il motivo è dunque inammissibile.

5.3.- Il terzo motivo fa perno sulla circostanza che il Tribunale ha delegato a un giudice onorario, non parte del collegio giudicante, l’audizione del richiedente. Occorre tuttavia rilevare, in proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di protezione internazionale non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata” (Cass., 24 febbraio 2020, n. 4887).

Il motivo è dunque infondato.

5.4.- Il quarto motivo non si confronta con la motivazione addotta dal provvedimento che impugna: questo infatti, nel formulare il giudizio relativo alla non sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. si è avvalso di fonti aggiornate al febbraio 2019, che in quanto tali, non possono non essere considerate attuali.

Del resto, il ricorrente non ha nemmeno indicato l’eventuale sopravvenienza di fatti successivi e anche solo ipoteticamente rilevanti; nè indica la ragione per cui non sarebbero sicure le notizie riportate dall’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo e nè quella per cui ritiene comunque necessario il richiamo di fonti ulteriori.

Il motivo è dunque inammissibile.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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